Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08945/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società cooperativa, di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per annualità 2002, 2003 e 2009, ai fini IRES e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR, però, aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio perché, trattandosi di notifica dell’atto di appello a mezzo posta, non era stato depositato l’avviso di ricevimento, ritenuto necessario per provare l’avvenuta ricezione dell’impugnazione da parte dell’appellata. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme del processo tributario e del c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere mancante la prova della notifica e che, comunque, l’eventuale vizio avrebbe potuto condurre a rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.; (2) omessa pronuncia sui motivi di appello in violazione dell’art. 112 c.p.c. e di altre norme sostanziali e processuali; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione in attesa di altro giudizio di legittimità e mancato rilievo di un preteso giudicato esterno. Si costituiva solo Agenzia delle entrate-Riscossione con controricorso; la contribuente restava intimata.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, quando l’appello è notificato a mezzo posta, la parte appellante deve depositare, ai fini della rituale costituzione, non solo la copia dell’atto spedito, ma anche l’avviso di ricevimento; tale documento è indispensabile per dimostrare l’intervenuta consegna e la data di essa, nonché l’identità e l’idoneità del consegnatario. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento non integra una semplice nullità sanabile, ma determina l’inesistenza della notificazione e quindi l’inammissibilità dell’appello, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., salvo l’ipotesi - non ricorrente nel caso concreto - di rimessione in termini previa prova della tempestiva richiesta del duplicato all’amministrazione postale. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti perché la declaratoria di inammissibilità dell’appello resa dalla CTR è stata confermata. Nulla è stato statuito sulle spese nei confronti del contribuente non costituito; le spese tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata per descrivere l’origine della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per l’applicazione al giudizio d’appello delle regole sul deposito dell’atto notificato a mezzo posta.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    Interpretato nel senso che, quando la notifica avvenga per posta, deve essere depositata anche la ricevuta della spedizione/avviso di ricevimento, quale adempimento necessario per la verifica della tempestività e della ritualità dell’impugnazione.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come termine di decadenza dall’impugnazione, rispetto al quale il deposito richiesto dall’art. 22 consente il controllo del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992

    È il caso della notificazione diretta a mezzo del servizio postale cui si riferiscono gli oneri di deposito previsti dal processo tributario.

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo di ricorso.

  • art. 20, commi 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo di ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’eventuale sanabilità del vizio; la Corte ne esclude l’utilizzo in concreto per trasformare in mera nullità l’inesistenza della notificazione.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la rinnovazione della notifica quando manchi l’avviso di ricevimento e la notificazione sia inesistente; la rinnovazione è ammessa solo nei casi e nei limiti non ricorrenti nella fattispecie.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del consegnatario.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamata quale disciplina della notificazione a mezzo posta e del valore probatorio dell’avviso di ricevimento, nonché del duplicato in caso di mancato recapito dell’avviso.

  • art. 6, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato per la possibilità di richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso di ricevimento e per la rimessione in termini solo se sia provata la tempestiva attivazione della parte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sui motivi di appello.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 63 L. 289/2002

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 7, comma 10, L. 388/2000

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 87 Trattato UE

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • Reg. CE 69/2000

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione per i motivi di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la dedotta esistenza di un giudicato esterno.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se l’appello è notificato a mezzo del servizio postale, la parte appellante deve depositare tempestivamente anche l’avviso di ricevimento: esso è documento essenziale per dimostrare perfezionamento della notificazione, data di consegna e identità del destinatario.
  • La mancata produzione dell’avviso di ricevimento, quando la controparte non svolga difese, non determina una semplice nullità sanabile ma l’inesistenza della notificazione e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • L’assenza dell’avviso di ricevimento impedisce di verificare la valida instaurazione del contraddittorio e non consente la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., salvo che la parte dimostri di essersi tempestivamente attivata per ottenere il duplicato e chieda la rimessione in termini.
  • L’onere di deposito dell’avviso di ricevimento risponde a esigenze di certezza sul rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione e sul passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; non è un adempimento meramente formale.
  • Se la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione è corretta, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono il merito o questioni processuali ulteriori, come omessa pronuncia o sospensione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.