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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23870/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello (rideterminazione della pena a 2 mesi di arresto) sostenendo la violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011. La difesa deduce che, alla luce delle modifiche legislative e delle pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione, la guida senza patente costituisce illecito penale solo se la mancanza del titolo abilitativo sia conseguenza dell'applicazione di una misura di prevenzione personale; diversamente (se la patente non è mai stata conseguita) la condotta sarebbe soggetta al solo illecito amministrativo ex art. 116 c.15 Cod. strada. Nel caso di specie, Puccio guidava senza patente perché mai conseguita; la difesa chiede l'assorbimento in ambito amministrativo, mentre il PM chiede il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che l'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 commina la pena dell'arresto per chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guida un veicolo senza patente (sia che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, sia che non sia mai stata conseguita). Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che distingue la fattispecie penale (art. 73) dall'illecito amministrativo (art. 116 c.15 c.d.s.) sulla base del "quid pluris" di pericolosità del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; ha precisato che le pronunce della Consulta sul carattere non automatico della revoca prefettizia (art. 120 c.d.s., comma 2) non incidono sulla legittimità del primo comma di art. 120 né sulla configurabilità del reato quando il soggetto è "senza patente". Ha inoltre ritenuto che il reato non è prescritto e ha condannato il ricorrente alle spese conseguenti (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159/2011

    La norma punisce penalmente la guida senza patente (o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata) quando il conducente è sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale; la Corte conferma che la fattispecie si applica anche quando la patente non è mai stata conseguita, se il soggetto risulta sottoposto alla misura.

  • art. 116, comma 15, Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992)

    Prevede la sanzione amministrativa per la guida senza patente ove non sussista la condizione prevista dall'art. 73 (ossia il soggetto non sia sottoposto a misura di prevenzione personale).

  • art. 120 Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), comma 1 e comma 2

    Il primo comma (diniego del titolo abilitativo) è considerato costituzionalmente legittimo; il secondo comma, nella parte in cui prevedeva che il Prefetto "provvede" alla revoca in modo automatico, è stato oggetto di censura costituzionale perché rendeva la revoca automatica e indifferenziata. La Corte ha quindi escluso l'automatismo della revoca, pur mantenendo rilevante la regola che collega la disciplina del titolo abilitativo alle misure di prevenzione.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 99/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 120 c.d.s. che imponeva la revoca automatica della patente (termine "provvede"), evidenziando l'irragionevolezza dell'automatismo e la necessità di una verifica di necessità/opportunità.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 211 e n. 221 del 2022 (richiamate)

    Hanno ribadito che la scelta legislativa di punire penalmente la guida senza patente da parte di soggetti sottoposti a misure di prevenzione è giustificata dal maggior indice di pericolosità sociale di tali soggetti e non viola il principio di offensività.

  • Cassazione penale, sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022 (Tatangelo)

    Ha affermato, in una pronuncia precedente, che una lettura costituzionalmente orientata della norma impone di ritenere che il reato sussista quando la revoca della patente o il rigetto della richiesta di rilascio costituiscano diretta conseguenza della misura di prevenzione. Tuttavia la Corte di Cassazione nella presente decisione distingue il caso in cui la patente non sia mai stata conseguita e conferma l'applicabilità dell'art. 73.

  • art. 159 cod. pen. (prescrizione) e richiamo alla giurisprudenza (sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, Falco)

    La prescrizione per il reato contravvenzionale è stata valutata tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa vigente all'epoca dei fatti (riforma Orlando); conseguenza: il reato commesso il 30/06/2018 non è prescritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di rigetto del ricorso (condanna alle spese), applicata al ricorrente.

Massime di principio

  • Se un soggetto è sottoposto a misura di prevenzione personale (con provvedimento definitivo) e viene colto alla guida senza patente, l'art. 73 d.lgs. 159/2011 configura reato anche se la patente non è mai stata conseguita.
  • Se la mancanza della patente non è collegata alla sottoposizione a misura di prevenzione personale, la guida senza patente è in linea di massima illecito amministrativo ex art. 116 c.15 c.d.s. (salvo recidiva biennale), non reato.
  • Le pronunce della Corte Costituzionale hanno eliminato l'automatismo della revoca prefettizia della patente (art. 120 c.d.s., comma 2), ma ciò non comporta l'inesistenza dell'art. 73: la diversa sanzione penale è giustificata dal maggior grado di pericolosità attribuito al soggetto sottoposto a misura di prevenzione.
  • In casi dubbi occorre accertare con precisione il nesso fra la misura di prevenzione e lo status relativo alla patente (revoca/rigetto conseguente alla misura vs patente mai conseguita): la giurisprudenza può assumere sfumature diverse a seconda dei fatti concreti.
  • Prima di proporre ricorso/costruire un motivo difensivo conviene verificare la giurisprudenza più recente sulla interpretazione costituzionalmente orientata di art.73 e sull'applicazione degli effetti amministrativi di art.120 c.d.s., perché alcune pronunce possono richiedere argomentazioni specifiche sul rapporto causale tra misura di prevenzione e mancanza del titolo.

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