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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42440/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene e dichiarando estinto per mancanza della condizione di procedibilità un furto. Agostino Agricola ha dedotto molteplici motivi: insufficienza e travisamento della prova circa la responsabilità e il concorso nei reati; contestazione delle aggravanti; vizio di qualificazione e responsabilità per ricettazione; richiesta di riconoscimento dell'incapacità di intendere e volere (totale o parziale) per ludopatia; doglianze sul trattamento sanzionatorio, lieve entità e prescrizione a seguito di equivalenza tra attenuanti e aggravanti. Maurizio Spallone ha censurato la mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art.344-bis c.p.p. per fatti commessi anteriormente al 1/1/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione principale: i motivi sono per lo più non consentiti (nuove questioni sollevate in Cassazione non erano state dedotte in appello), generici o manifestamente infondati. In dettaglio: più motivi di Agricola sono stati esclusi per violazione della catena devolutiva (nuove doglianze non svolte in appello), altri per aspecificità dell'impugnazione in appello (motivo già ab origine inammissibile), altri ancora per essere ripetitivi e privi dei requisiti di specificità. Sul piano sanzionatorio la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito e ha confermato i principi utilizzati (esclusione della particolare tenuità, valutazione delle circostanze). Quanto alla prescrizione, la Corte ha ricordato che ai fini del calcolo non rilevano le attenuanti e gli esiti del bilanciamento (art.157 c.p.). Per Spallone le censure sul bilanciamento delle circostanze e sulla declaratoria di improcedibilità sono state ritenute non consentite o manifestamente infondate, richiamando la giurisprudenza che considera non retroattiva la disciplina di improcedibilità introdotta successivamente e riservata ai fatti dal 1/1/2020. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Restano quindi confermate le statuizioni di merito (tra cui la rideterminazione delle pene: Agricola otto mesi e € 240,00; Spallone sette mesi e dieci giorni e € 200,00; estinzione di un furto per mancanza della condizione di procedibilità).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il divieto di dedurre in Cassazione questioni non prospettate in grado d'appello (art.606, comma 3) e ha valutato la rilevanza formale dei motivi.

  • art. 609 c.p.p.

    Norma sulle motivazioni delle decisioni di merito; la Corte ha richiamato il combinato disposto con l'art.606 per escludere deduzioni nuove in Cassazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiede che i motivi di impugnazione espongano ragioni di fatto e di diritto; la sentenza ha ritenuto alcuni motivi carenti dei requisiti di specificità previsti dall'art.581.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Regola l'improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di applicazione retroattiva per fatti anteriori al 1/1/2020.

  • art. 157 c.p.

    Stabilisce che ai fini della prescrizione non rilevano le attenuanti e le disposizioni sull'effetto del concorso attenuanti/aggravanti; la Corte lo ha applicato per escludere la rilevanza del bilanciamento ai fini della prescrizione.

  • art. 131-bis c.p.

    Disciplina la particolare tenuità del fatto; la Corte di merito ha motivatamente escluso la sua applicazione e la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ricordato che l'irrogazione di pena prossima al minimo non richiede motivazioni più articolate rispetto a quella resa dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha imposto una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 334-bis c.p.p.

    Disposizione introdotta dalla legge n.134/2021 sul termine di improcedibilità; la Cassazione ha riaffermato che la norma ha natura processuale e non si applica retroattivamente ai fatti anteriori al 1/1/2020.

  • art. 23 co.8 d.l. 137/2020

    Norme procedurali emergenziali richiamate nella trattazione con contraddittorio scritto; citata per la regolarità del procedimento di trattazione del ricorso.

  • art. 8 d.l. 198/2022

    Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione al contraddittorio scritto e alle modalità di trattazione del ricorso.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    Ha introdotto modifiche (tra cui art.334-bis c.p.p.) sulla improcedibilità; la Corte ha confermato la non retroattività di tali disposizioni.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Riferita nel contesto della disciplina della sospensione della prescrizione in appello; la Corte ha collegato la ragionevolezza delle successive limitazioni temporali alla necessità di riequilibrare quelle disposizioni.

  • C. Cost., sent. 278/2020

    Richiamata dalla difesa per sostenere rilievi di natura sostanziale connessi a disposizioni processuali; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondati gli argomenti di applicazione sostanziale invocati.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibili i motivi nuovi introdotti in sede di legittimità se non erano stati sollevati in appello salvo questioni rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre in appello.
  • Le doglianze che attaccano la valutazione della prova o la persuasività del convincimento dei giudici di merito sono tipicamente inammissibili se non idonee a dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali.
  • Un motivo d'appello formulato in termini generici o aspecifici è ab origine inammissibile e la mancata trattazione da parte della Corte d'appello non è rimediabile con ricorso per cassazione.
  • Le questioni sul trattamento della pena (bilanciamento aggravanti/attenuanti, valutazioni soggettive) restano in gran parte riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi motivazionali gravi e specifici.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione non rilevano le attenuanti e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti (art.157 c.p.), per cui la deduzione che chieda la prescrizione sulla base di tale bilanciamento è infondata.
  • Le disposizioni processuali che introducono cause di improcedibilità o limitazioni temporali non sono applicabili retroattivamente ai fatti commessi prima della data di efficacia, salvo chiara previsione normativa o profili di retroattività favorevole.
  • La mancata concessione della particolare tenuità del fatto deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito; tuttavia la conferma di tale valutazione è difficile da impugnare in cassazione se la motivazione è congrua.
  • Per ricorsi manifestamente infondati o fondati su motivi inammissibili la Corte può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese processuali.

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