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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02268/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha anche precisato che, in presenza di inammissibilità, non è possibile rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione del reato, neppure se maturata prima della sentenza d'appello e non dedotta nei motivi di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per il reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha lamentato l'insufficienza della motivazione, una pretesa forzatura del dato interpretativo e il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. La Corte ha però ritenuto la doglianza meramente enunciata, priva di specificità e sganciata da una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata, dunque non riconducibile ai motivi di ricorso ex art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    Norma incriminatrice del reato edilizio per cui l'imputato era stato condannato in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere riconducibili alle categorie previste dalla norma e devono essere specifici e critici rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    L'estinzione del reato non può essere rilevata d'ufficio quando il ricorso è inammissibile.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile non è consentito il rilievo officioso della prescrizione maturata e non dedotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 129 e 609, comma 2, c.p.p.

    La causa estintiva non rilevata nei precedenti gradi e non dedotta nel ricorso non può essere esaminata d'ufficio se il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, effettivamente riconducibili ai motivi tipizzati dall'art. 606 c.p.p.; una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico: occorre una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, non la semplice riproposizione di formule di stile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato, anche se maturata prima della decisione di appello, se non è stata dedotta tempestivamente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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