Sentenza n. 6128/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei seguenti atti: a) Della nota della Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, datata 21.10.2024, con cui, in risposta all’istanza avanzata dalla Prof.ssa Eleonora Troja di corresponsione dei compensi incentivanti di cui agli artt. 7 e ss del Regolamento dell’Ateneo sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e Internazionale, in conformità al Verbale n. 14/2023 del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 13.12.2023, ha comunicato di non poter accogliere la richiesta in quanto l’Università resistente avrebbe avviato un procedimento di revisione della normativa interna in materia di compensi aggiuntivi per la valorizzazione della ricerca, per effetto dell’introduzione del comma 1 bis dell’art. 9 della Legge n. 240/2010 ad opera della Legge 21 giugno 2023 n. 74; b) Di ogni altro atto presupposto, compresa, per quanto occorrer possa, la nota meramente interlocutoria inviata via mail alla ricorrente in data 19 dicembre 2023, con cui il responsabile dell’International Research Office dell’Università Tor Vergata Roma ha comunicato alla stessa di tenere “in stand-by” l’istanza di liquidazione dei suddetti compensi, tenuto conto che la procedura di premialità per i progetti europei ed internazionali era stata momentaneamente sospesa e sottoposta a valutazione da parte di una Commissione interna in relazione a quanto previsto dal DL n. 44/2023 convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74; c) Tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, ivi inclusi gli atti/provvedimenti/deliberazioni degli Organi Collegiali di Ateneo, richiamati nella nota del 21.10.2024, di non meglio specificata modifica delle disposizioni regolamentari di cui al richiamato Regolamento sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e Internazionali dell’Università resistente emanato con DR n. 3933 del 9.12.2009 modificato con DDRR n. 2575 del 18.11.2014 e n. 208 del 30.1.2019; d) Nonché per quanto occorrer possa, in via subordinata, previa disapplicazione, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1299 del 27.09.2023 nella parte in cui possa essere interpretato nel senso che il disposto di cui all’art. 9 comma 1 bis della Legge 240/2010 introdotto dal DL 44/2023 convertito, impone, come ritenuto dall’Università resistente, la revisione del Regolamento dell’Università Tor Vergata sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e Internazionali emanato con DR n. 3933 del 9.12.2009 modificato con DDRR n. 2575 del 18.11.2014 e n 208 del 30.1.2019, in senso lesivo per la ricorrente ovvero nel senso che i compensi incentivanti già maturati dalla ricorrente in base al disposto di cui all’art. 24, comma 6, del TUPI nonché ex artt. 7 e ss del richiamato Regolamento di Ateneo sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e Internazionali al momento dell’entrata in vigore dell’art. 9 comma 1 bis della Legge n. 240/2010, siano alla stessa dovuti nella misura massima del 30% del trattamento economico individuale; nonché per l’accertamento: del diritto della ricorrente all’erogazione dei compensi incentivanti già maturati ed espressamente deliberati come dovuti dal Consiglio di Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata nel richiamato verbale n. 14/2023 nella misura pari ad euro 85.000,00 euro, corrispondenti ad un totale di 2021 ore dalla stessa lavorate in qualità di Principal Investigator sul progetto BHianca nel periodo 01/01/2022 - 31/06/2023, in relazione ai quale l’Università resistente ha già ottenuto il rimborso del relativo costo dai competenti organi dell’Unione europea con riferimento al finanziamento già ricevuto in esito alla prima rendicontazione trasmessa, in conformità al verbale n. 14/2023 del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 13 dicembre 2023, in relazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’UE H2020 - Identificazione della Call: ERC-2020- COG - acronimo: BHianca - titolo del progetto: Black Hole Interactions and Neutron stars Collisions Across the universe - num. contratto: 101002761 Macroarea di Scienze MM.FF.NN. Dipartimento di Fisica - CUP: E55F20001260006 - Durata: 60 mesi - Data inizio: 01 Gennaio 2022, somma già correttamente rendicontata per il rimborso del tempo produttivo del Prof.ssa Eleonora Troja, trattandosi di costo documentabile e calcolabile dai diari delle attività (time sheets) predisposti in sede di rendicontazione allegati al predetto verbale, relativi ai primi 18 mesi del progetto a valere sui costi di personale già rendicontati e approvati e da intendersi al lordo di tutti gli oneri quale che sia la loro natura a carico della stessa e dell’Ateneo. e per la condanna dell’Università resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della suddetta somma di euro 85.000,00 euro corrispondenti ad un totale di 2021 ore dalla stessa lavorate sul progetto BHianca nel periodo 01/01/2022 - 31/06/2023, in conformità al verbale n. 14/2023 del Consiglio di Dipartimento di Fisica del 13 dicembre 2023, con adozione di ogni provvedimento conseguente, nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Università resistente di porre in essere tutti gli atti conseguenziali, al fine di consentire alla ricorrente di conseguire l’attribuzione della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 9 giugno 2025 Per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei seguenti atti: a) del verbale n. 7/2025 della riunione del 3 giugno 2025 prot. n. 1641 del Consiglio di Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, trasmesso alla ricorrente in data 6.6.2025, ove e nella parte in cui il Consiglio di Dipartimento, preso atto della delibera dello stesso Consiglio n. 4/2025 del 8.4.2025, prot n. 1182 del 15.4.2025 e della nota dell’Amministrazione Generale del 3.6.2025 prot n. 1594, ha deliberato il rinvio dell’esame dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 1.4.2025 di corresponsione dei compensi incentivanti Personale di Ricerca – Progetto europeo BHianca. – call ERC-2020-COG - Black Hole Interactions and Neutron stars Collisions Across the universe Acronimo BHianca per il periodo 01/07/2023 - 31/12/2024, compenso pari a € 94.167,28 (doc 9); b) del verbale n. 4/2025 del 8.4.2025, prot n. 1182 del 15.4.2025 della riunione del Consiglio di Dipartimento di Fisica, ove e nella parte in cui, preso atto della disposizione dell’Ufficio Ricerca Internazionale di Ateneo con nota del 10/03/2025 acquisita al Prot. 1068 del 07/04/2025, ha rinviato, a maggioranza, l’esame della suddetta istanza della ricorrente sollecitando l’Amministrazione Generale a fornire ulteriori aggiornamenti e indicazioni in merito (doc 10); c) del presupposto atto dell’Ufficio Ricerca Internazionale di Ateneo di cui alla nota del 10/03/2025 (acquisita al Prot. 1068 del 07/04/2025), ad oggi sconosciuto alla ricorrente, di sospensione della procedura di premialità per i progetti europei e internazionali; d) della nota dell’Amministrazione Generale del 3.6.2025 prot n. 1594, con cui la stessa ha ritenuto opportuno sottoporre ad Audit gli incentivi su progetti ancora in corso per avere una non meglio specificata “certificazione” di terza parte (doc 11); e) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche allo stato non conosciuti dalla ricorrente, con espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti f) nonché per quanto occorrer possa, ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, del Regolamento sui programmi di ricerca dell’Unione Europea e internazionali dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata approvato con decreto del Rettore n. 1754/2025 prot n. 28494 del 19.5.2025 (doc 12) ove e nella parte in cui possa essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ovvero nel senso che i compensi incentivanti alla stessa spettanti in base al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’UE H2020 – programma soggetto a puntuale rendicontazione Identificazione della Call: ERC-2020-COG - acronimo: BHianca - titolo del progetto: Black Hole Interactions and Neutron stars Collisions Across the universe - num. contratto: 101002761 Macroarea di Scienze MM.FF.NN. Dipartimento di Fisica - CUP: E55F20001260006 - Durata: 60 mesi - Data inizio: 01 Gennaio 2022, siano liquidati in base alle disposizioni di cui all’art. 8 del predetto Regolamento entrato in vigore in data 20.5.2025 successivamente alla stipula da parte dell’Università del contratto di cui al citato Programma Quadro di Ricerca nonché per l’accertamento: del diritto della ricorrente all’erogazione dei compensi incentivanti già maturati espressamente indicati dal Consiglio di Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata nei richiamati verbali nella misura pari ad euro 94.167,28, corrispondenti ad un totale di 1968 ore dalla stessa lavorate in qualità di Principal Investigator sul progetto BHianca nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2024, in relazione ai quale l’Università resistente ha già ottenuto il rimborso del relativo costo dai competenti organi dell’Unione europea in relazione al finanziamento approvato a seguito della seconda rendicontazione per il periodo 01/07/2023-31/12/2024 pari a 300.601,10 euro (trecentomilaseicentouno/10 euro), di cui 195.699,52 euro di spese di personale e 60.120,22 euro di overhead, con specifica che sul progetto sono state rendicontati un totale di 94.167,28 euro per il rimborso del tempo produttivo della Prof.ssa Eleonora Troja, costo documentabile e calcolabile dai diari delle attività (time sheets) che sono stati predisposti in sede di rendicontazione allegati ai predetti verbali e per la condanna dell’Università resistente alla corresponsione in favore della ricorrente della suddetta somma di euro 94.167,28, corrispondenti ad un totale di 1968 ore dalla stessa lavorate in qualità di Principal Investigator sul progetto BHianca nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2024, in relazione ai quale l’Università resistente ha già ottenuto il rimborso del relativo costo dai competenti organi dell’Unione europea in relazione al suddetto finanziamento, con adozione di ogni provvedimento conseguente, nonché per la declaratoria dell’obbligo dell’Università resistente di porre in essere tutti gli atti conseguenziali, al fine di consentire alla ricorrente di conseguire l’attribuzione della suddetta somma, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’Università che avevano sospeso o rinviato la liquidazione dei compensi incentivanti relativi a un progetto europeo di ricerca, inclusi una nota di diniego, una comunicazione interlocutoria, verbali del Consiglio di Dipartimento e una nota di sottoposizione ad audit
Esito
Favorevole al ricorrente (docente universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, principal investigator di un progetto ERC finanziato nell’ambito di Horizon 2020, aveva svolto e rendicontato attività di ricerca per i periodi 1° gennaio 2022-30 giugno 2023 e 1° luglio 2023-31 dicembre 2024. Il Dipartimento aveva approvato compensi incentivanti rispettivamente pari a euro 85.000 e a euro 94.167,28, calcolati sulla base delle ore risultanti dai time sheets e relativi ai costi del personale già rendicontati e rimborsati dall’ente europeo. L’Università aveva tuttavia sospeso o rinviato i pagamenti, ritenendo necessario adeguare la disciplina interna all’art. 9, comma 1-bis, l. 240/2010, introdotto dal d.l. 44/2023, e applicare il limite del 30% del trattamento economico individuale; successivamente aveva disposto ulteriori rinvii e un audit. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 24, comma 6, d.lgs. 165/2001, del previgente regolamento d’Ateneo sui programmi di ricerca europei e internazionali, del d.m. 1299/2023, dei principi di buon andamento, buona fede, correttezza e buona amministrazione, della disciplina europea sulla rendicontazione dei progetti Horizon 2020, nonché eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; in subordine, violazione del principio di irretroattività, del tempus regit actum e del legittimo affidamento; in ulteriore subordine, disapplicazione del d.m. 1299/2023.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo e assorbendo quello subordinato relativo alla disapplicazione del d.m. 1299/2023. Ha distinto la quota premiale prevista dall’art. 9, comma 1-bis, l. 240/2010, finanziata sulla componente forfettaria o overhead e soggetta al limite del 30%, dai compensi incentivanti previsti dall’art. 24, comma 6, d.lgs. 165/2001 e dal previgente regolamento d’Ateneo, calcolati sulla base di costi del personale analiticamente rendicontati tramite time sheets. Il limite del 30% non è stato ritenuto applicabile a questi ultimi compensi. L’Università, avendo ricevuto il rimborso dei costi relativi all’attività della ricorrente e non avendo indicato specifiche ragioni normative o contabili ostative, ha illegittimamente sospeso e rinviato il pagamento. I riferimenti al rimborso di stipendi già corrisposti e al divieto di profitto del finanziamento europeo sono stati considerati integrazioni postume della motivazione e comunque non ostativi al riconoscimento di un compenso retributivo per attività effettivamente svolta. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile il principio di irretroattività: il progetto era stato approvato nel 2020, l’accordo di finanziamento concluso nel 2021 e l’attività iniziata nel 2022, mentre la nuova disciplina è sopravvenuta nel 2023 e il nuovo regolamento d’Ateneo nel 2025, senza disposizioni di retroattività propria o impropria. Sono stati annullati gli atti di sospensione e rinvio indicati in motivazione. L’Università è stata condannata a pagare euro 85.000 lordi ed euro 94.167,28 lordi, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Le spese sono state compensate, con rimborso alla ricorrente dei contributi unificati.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, d.lgs. 165/2001
Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi dell’Unione europea e internazionali.
La disposizione costituisce la base normativa dei compensi incentivanti distinti dalla quota premiale introdotta dall’art. 9, comma 1-bis, l. 240/2010.
art. 9, comma 1-bis, l. 240/2010
Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione.
La norma disciplina una quota premiale riferita alla componente forfettaria o non soggetta a puntuale rendicontazione dei finanziamenti e non limita i compensi incentivanti calcolati su costi del personale analiticamente rendicontati.
art. 1 d.m. 1299/2023
Le Università, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, adottano un apposito regolamento o integrano, ove già presenti, i regolamenti di Ateneo già adottati per le attività eseguite nell’ambito dei programmi europei e internazionali e per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
L’obbligo di adeguamento regolamentare attiene alla disciplina attuativa della quota premiale prevista dall’art. 9, comma 1-bis, e non consente di sospendere compensi già maturati secondo la disciplina previgente.
art. 2, comma 1, d.m. 1299/2023
Le risorse utilizzabili per la costituzione del fondo di cui al comma 1-bis dell’art. 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 fanno riferimento esclusivamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione.
La limitazione oggettiva alle risorse forfettarie o non rendicontate conferma l’inapplicabilità del limite alla componente analiticamente rendicontata mediante time sheets.
art. 2, comma 2, d.m. 1299/2023
I compensi aggiuntivi effettivamente erogati nel corso dell’esercizio di competenza per le finalità di cui al presente decreto non possono essere superiori al 30 per cento del trattamento economico individuale calcolato su base annuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.
Il limite del 30% opera per i compensi della quota premiale prevista dall’art. 9, comma 1-bis, e non per i distinti compensi incentivanti fondati sulla rendicontazione analitica dei costi del personale.
art. 2, comma 5, d.m. 1299/2023
La quota premiale di cui all’art. 9, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rappresenta uno strumento distinto e con un ambito di applicazione diverso e ulteriore rispetto ai benefici accessori di cui all’art. 9, comma 1, della stessa legge, nonché di cui all’art. 24, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La quota premiale è istituto distinto e ulteriore rispetto ai compensi incentivanti previsti dall’art. 24, comma 6, d.lgs. 165/2001.
art. 11 preleggi
La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
In assenza di una specifica previsione di retroattività propria o impropria, la disciplina sopravvenuta non può incidere restrittivamente su compensi maturati nell’ambito di un progetto strutturato e avviato secondo la normativa previgente.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede e collaborazione dell’amministrazione concorre a tutelare l’affidamento generato dall’Ateneo mediante la disciplina regolamentare e l’approvazione dei compensi.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il fondamento del rimborso dei contributi unificati versati dalla ricorrente, nonostante la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il limite del 30% del trattamento economico individuale previsto dall’art. 9, comma 1-bis, l. 240/2010 e dal d.m. 1299/2023 riguarda la quota premiale finanziata dalla componente forfettaria o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione dei progetti di ricerca europei o internazionali.
- I compensi incentivanti previsti dall’art. 24, comma 6, d.lgs. 165/2001 e dalla disciplina regolamentare d’Ateneo, calcolati sulla base di costi del personale analiticamente rendicontati mediante time sheets e rimborsati dall’ente finanziatore, costituiscono istituto distinto dalla quota premiale dell’art. 9, comma 1-bis, l. 240/2010 e non sono soggetti, per ciò solo, al limite del 30%.
- L’amministrazione universitaria non può sospendere o rinviare il pagamento di compensi incentivanti già approvati e riferiti ad attività analiticamente rendicontate e rimborsate dall’ente finanziatore sulla base di generici richiami all’esigenza di revisione della disciplina interna, di ulteriori approfondimenti o di un audit privo di specifici esiti e di una base normativa ostativa.
- In assenza di una disposizione primaria che attribuisca efficacia retroattiva propria o impropria alla nuova disciplina, una norma sopravvenuta non può essere applicata a compensi maturati nell’ambito di un progetto di ricerca già approvato, contrattualizzato e avviato secondo il precedente quadro normativo, quando ciò comporti una restrizione del trattamento economico e una lesione del legittimo affidamento.
- La motivazione dell’atto amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante l’introduzione di ragioni ostative al pagamento non esplicitate nel provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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