Sentenza n. 1719/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Determinazione del Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022 avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia in data 12.12.2022; 2) dell’Allegato A alla Determinazione del Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022 avente ad oggetto: “Elenco quota di riparto annuale e complessiva per fornitore” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia in data 12.12.2022; 3) dell’Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022 avente ad oggetto: “Calcolo per payback dispositivi medici su fatturato 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia in data 12.12.2022; 4) dell’Allegato C alla Determinazione del Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022 avente ad oggetto: “Modalità di versamento riferimento bancario” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia in data 12.12.2022; e delle delibere aziendali regionali di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 richiamate nella Determina-zione n. 10 del 12.12.2022 e non notificate alla ricorrente: 5) di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ovvero: I. del Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; II. del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'e-mana-zione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; III. della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018 raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; IV. dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Pro-vince autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; V. ove occorra, della Circolare del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; VI. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non notificato e non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo dei suoi interessi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1) della Determinazione del Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08.02.2023 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d''atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” trasmessa a mezzo P.E.C. alla ricorrente in data 10.02.2023; 2) dell'Allegato A “Aggiornato all''8 febbraio 2023” alla Determinazione del Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08.02.2023 avente ad oggetto “Elenco quota di riparto annuale e complessiva per fornitore” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia in data 09.02.2023; 3) dell'Allegato B alla Determinazione del Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08.02.2023 avente ad oggetto “Calcolo per payback dispositivi medici su fatturato 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia in data 9.2.2023; 4) dell'Allegato C alla Determinazione del Direttore del Dipartimento della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 del 08.02.2023 avente ad oggetto “Modalità di versamento riferimento bancario” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Puglia in data 09.02.2023 e delle Delibere di rettifica dei fatturati D.G. ASL Brindisi n. 255 del 2.2.2023 e Delibera C.S. ASL Lecce del 3.2.2023 richiamate nella Determinazione n. 1 del 08.02.2023 e non notificate alla ricorrente; 5) di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di certificazione e riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli atti applicativi della Regione Puglia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’intesa in Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022, l’accordo del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 26 febbraio 2020 e la determinazione della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, con i relativi allegati e gli atti aziendali di validazione e certificazione dei fatturati, contestando il meccanismo di certificazione del superamento del tetto di spesa e di riparto degli oneri di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione regionale n. 1 dell’8 febbraio 2023, i relativi allegati e le delibere di rettifica dei fatturati. Il testo non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma riferisce che la controversia riguardava la legittimità degli atti statali e regionali impositivi degli obblighi di ripiano.
La decisione
Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. La società ricorrente ha documentato in giudizio l’avvenuto versamento dell’importo ridotto e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha ritenuto che, secondo il tenore della norma, la cessazione della materia del contendere si verifica soltanto quando la definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni. Poiché, nel caso concreto, l’avvenuto versamento è stato comprovato dalla ricorrente e non dalle Regioni, il giudice ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento ridotto ha fatto venir meno l’utilità della controversia, ma non ha coinciso con il bene della vita originariamente perseguito, consistente nell’eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione costituisce il fondamento degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell’ambito del meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamata quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto della controversia.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018.
art. 7 d.l. 25 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
“Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]”
Il versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e fa venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti di payback. La cessazione della materia del contendere richiede però che l’avvenuta definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni; se essa è comprovata dalla ricorrente, la conseguenza processuale è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenuta disciplina consente al ricorrente di definire in misura ridotta l’obbligazione oggetto del giudizio e il pagamento estingue l’obbligazione, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti presupposti e applicativi.
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta presuppone che l’amministrazione espressamente accerti e faccia constare in giudizio l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata.
- Se il venir meno della controversia e l’avvenuto pagamento in misura ridotta sono documentati dalla parte ricorrente, senza l’accertamento processuale richiesto a carico dell’amministrazione, la pronuncia corretta è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento dell’importo ridotto può soddisfare un bene della vita diverso da quello perseguito con l’impugnazione: l’estinzione dell’obbligazione non equivale necessariamente all’eliminazione degli atti impugnati dall’ordinamento.
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