Cassazione Civile, Ordinanza n. 00785/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto, deducendo quattro censure: carenza di motivazione per asserita errata lettura delle risultanze istruttorie sul giudizio di convalida del trattenimento presso un centro di permanenza e sulle conseguenze rispetto alla domanda di protezione; contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata presentazione della domanda di asilo, a fronte di una successiva affermazione circa la sua pendenza; insufficiente motivazione sulla legittimità del provvedimento di espulsione; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presentazione di una nuova domanda di asilo. La Corte, però, non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato un vizio processuale preliminare: il ricorso per cassazione era stato notificato al Ministero dell'Interno e non alla Prefettura di Brescia, che è il soggetto legittimato passivo in quanto autorità che ha emesso il decreto impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva spetta all'Amministrazione che ha emanato il provvedimento, cioè la Prefettura competente; pertanto il ricorso per cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti di tale autorità. Poiché nel caso concreto la notificazione era avvenuta nei confronti del Ministero dell'Interno, la Corte ha applicato il principio già affermato in precedenza e ha chiuso il giudizio con declaratoria di inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di costituzione dell'intimato; escluso anche il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8
richiamato quale base del ricorso avverso il decreto di espulsione e del relativo giudizio di opposizione
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 18
richiamato come norma processuale che disciplina l'opposizione al decreto di espulsione
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
richiamato quale fondamento del decreto di espulsione impugnato
art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998
individua il provvedimento prefettizio di espulsione oggetto di opposizione
art. 13, comma 8, d.lgs. 286/1998
indica il rimedio di opposizione contro il decreto di espulsione
art. 18 d.lgs. 150/2011
regola il procedimento di opposizione al decreto di espulsione
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, la legittimazione passiva appartiene all'autorità che ha emesso il provvedimento, cioè alla Prefettura competente, e non al Ministero dell'Interno in quanto tale.
- Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione al decreto di espulsione deve essere proposto e notificato nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato; la notificazione al soggetto diverso comporta inammissibilità del ricorso.
- Quando ricorre una causa di inammissibilità di natura processuale assorbente, la Corte non esamina i motivi attinenti al merito della motivazione del provvedimento impugnato.
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