Cassazione Civile, Sentenza n. 22924/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva escluso la decadenza della NASpI per omessa comunicazione, ritenendo applicabile solo la riduzione della prestazione poiché l'attività lavorativa sarebbe stata preesistente alla domanda. L'INPS ha sostenuto che la decadenza prevista dall'art. 11, lett. c), d.lgs. n.22/2015 si applica anche quando l'assicurato non comunica entro il termine previsto (30 giorni dalla domanda o 1 mese dall'inizio) l'esistenza di un'attività di lavoro autonomo già in atto al momento della presentazione della domanda, secondo la corretta interpretazione sistematica e secondo la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che la decadenza dalla NASpI ex art. 11, comma 1, lett. c), si verifica anche quando l'assicurato ometta di comunicare, entro il termine previsto, l'esistenza di un'attività autonoma già preesistente alla domanda. La Corte ha interpretato il combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n.22/2015 in senso estensivo (non analogico), richiamando l'intenzione del legislatore e precedenti di legittimità. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, disponendo che quest'ultima provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n.22/2015, art. 10, comma 1
"il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne"
Il verbo "intraprenda" è stato interpretato in senso estensivo: non necessariamente limitato all'inizio dell'attività dopo la fruizione della NASpI, ma comprensivo della situazione in cui l'attività è già in essere al momento della domanda e non venga comunicata nei termini.
d.lgs. n.22/2015, art. 11, comma 1, lett. c)
"decadenza dalla fruizione della NASpI" nel caso di "inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo"
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di decadenza comprende anche l'omessa comunicazione relativa ad attività autonome contemporanee alla domanda di NASpI, non solo attività iniziate successivamente.
d.lgs. n.22/2015, art. 9, comma 3
"il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti [...] ha diritto di percepire la NASpI [...] a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto"
La norma sul lavoro subordinato e sul termine di 30 giorni è stata utilizzata per argomentare sistematicamente che il legislatore ha previsto termini di comunicazione riferiti anche a situazioni anteriori alla domanda, a sostegno dell'estensione della decadenza.
art. 12 prel. c.c.
Principio interpretativo dell'intenzione del legislatore: la Corte ha fatto leva su tale principio per giustificare un'interpretazione estensiva della norma, ricostruendo la volontà del legislatore.
art. 14 prel. c.c.
Pur essendo in generale vietata l'interpretazione analogica delle norme di decadenza, la Corte ha distinto tra analogia (vietata) ed estensione interpretativa (ammessa), ritenendo la sua lettura non analogica ma estensiva e quindi legittima.
Cass. nn. 846 e 1053 del 2024
Precedenti di legittimità citati che avevano già chiarito che la decadenza si riferisce all'omessa comunicazione della contemporaneità tra godimento della NASpI e svolgimento di attività autonoma, anche se l'attività non è iniziata successivamente al periodo di percezione.
Cass. n. 11543/2024, Cass. S.U. n. 1919/1990, Cass. S.U. n.11930/2010, Cass. n.5951/2001
Giurisprudenza richiamata dalla Corte per sostenere la possibilità di un'interpretazione estensiva delle norme eccezionali o di decadenza e per motivare il senso letterale e sistematico attribuito al termine "intraprenda".
Massime di principio
- La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione dell'attività autonoma può scattare anche quando l'attività era già in essere al momento della domanda: l'obbligo di comunicazione non è limitato solo alle attività iniziate dopo la fruizione della prestazione.
- Il termine rilevante varia a seconda della disposizione: per le attività autonome si richiama il termine di un mese dall'inizio dell'attività (art.10), mentre alcune situazioni (es. rapporti subordinati) prevedono il termine di 30 giorni dalla domanda; la mancata comunicazione nei termini può comportare la decadenza integrale e non solo la riduzione.
- In sede di interpretazione normativa è possibile un'estensione (non analogica) delle fattispecie di decadenza quando ciò risulta coerente con la lettera e la ratio della norma e con l'intenzione del legislatore.
- Per gli interessati, è fondamentale comunicare tempestivamente qualsiasi attività lavorativa (anche se preesistente) all'INPS e conservare prova della comunicazione; in mancanza, l'INPS potrà chiedere la restituzione dell'intera prestazione per decadenza.
- Nei giudizi di merito, l'argomentazione efficace per la difesa del percettore è dimostrare l'effettiva tempestività o impossibilità oggettiva di comunicazione (eventi che interrompono i termini), mentre l'INPS potrà far valere la lettura estensiva confermata dalla Cassazione.
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