Sentenza n. 530/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell'avviso orale emesso dalla Questura di Catanzaro in data 22.07.2021 e notificato il 12.08.2021 (allegato nr. 1); - della proposta della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- del 12.07.2021 sottesa e richiamata nell'avviso orale; - di ogni atto ad essi presupposto e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro, unitamente alla proposta dei Carabinieri presupposta
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale notificatogli nel 2021, deducendo l'assenza dei presupposti di legge. L'amministrazione aveva fondato la misura sulle frequentazioni ritenute controindicate, sui precedenti di polizia e sulla conseguente prognosi di possibile dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza e della tranquillità pubblica. In particolare, risultavano precedenti per lesioni personali e indebita percezione del reddito di cittadinanza, nonché l'arresto del ricorrente per detenzione di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'avviso orale. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011, la misura può essere adottata sulla base di una condotta complessiva idonea a far ritenere che il destinatario, ove non modifichi il proprio comportamento, possa porre in essere ulteriori condotte pericolose o commettere reati. Non sono necessarie prove compiute della commissione di reati né contestazioni già sottoposte all'autorità giudiziaria: sono sufficienti indizi e una situazione complessiva rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, riconducibile ragionevolmente a una delle categorie previste dall'art. 1 del d.lgs. 159/2011. I precedenti e l'arresto per reati in materia di stupefacenti sono stati ritenuti elementi sufficienti a sostenere una prognosi probabilistica di futura condotta illecita. Tale valutazione rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, chiamata a considerare la complessiva personalità del destinatario per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
il presupposto dell’avviso orale consiste nella condotta del destinatario, tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati
L'avviso orale richiede una condotta complessiva idonea a fondare una prognosi di possibile futura pericolosità, senza necessità di una prova compiuta della commissione di reati.
art. 1 d.lgs. 159/2011
La riconducibilità ragionevole del destinatario a una delle categorie di soggetti potenzialmente pericolosi costituisce elemento sufficiente per l'adozione dell'avviso orale, sulla base di indizi e di una valutazione complessiva della personalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 può essere adottato quando la condotta complessiva del destinatario consenta una prognosi probabilistica di ulteriori condotte pericolose o della commissione di reati, anche prima che tali condotte si verifichino.
- Per l'adozione dell'avviso orale non sono necessarie prove compiute della commissione di reati né contestazioni già sottoposte all'esame dell'autorità giudiziaria; sono sufficienti indizi idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali e ragionevolmente riconducibile a una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'avviso orale costituisce esercizio di ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, che può fondarsi sull'esame complessivo della personalità, dei precedenti di polizia e delle frequentazioni del destinatario, in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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