Sentenza n. 2506/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione Quinta Ter, del 24 gennaio 2025, n. 1491, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V-ter, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio di quindici provvedimenti di accoglimento di richieste di verifica e certificazione e contro la richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo che il provvedimento del GSE del 29 settembre 2017, qualificato dallo stesso Gestore come annullamento d’ufficio, avesse natura sostanziale di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e fosse stato adottato in carenza dei relativi presupposti. Ha inoltre dedotto la lacunosità della motivazione, sostenendo che l’atto contenesse soltanto affermazioni generali sulla verifica dei requisiti per la concessione degli incentivi e un elenco delle RVC annullate, nonché la mancata considerazione dell’avvenuta realizzazione dei progetti nei termini indicati. L’appellante ha censurato anche il fatto che il TAR avrebbe integrato la motivazione degli atti impugnati utilizzando le difese svolte dal GSE in giudizio, senza previamente sollecitare il contraddittorio delle parti. Il GSE ha resistito all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che il provvedimento del GSE costituisce esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, ricavandolo sia dalla qualificazione formale dell’atto sia dalla rivalutazione della completezza dell’istruttoria svolta nei procedimenti originari. Tuttavia, ha escluso che il provvedimento fosse privo di motivazione: l’atto indicava specificamente, in cinque punti, i documenti mancanti, quelli ritenuti inidonei a verificare i requisiti e le condizioni di ammissibilità agli incentivi non rispettate. L’appellante non ha precisato in che modo tali rilievi si discostassero dalla comunicazione di avvio del procedimento e non li ha contestati nel merito in appello, limitandosi a sostenere l’inesistenza della motivazione. La realizzazione dei progetti nei termini dichiarati non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il rispetto delle condizioni di accesso agli incentivi. Il Collegio ha inoltre rilevato che le memorie di replica non potevano ampliare il thema decidendum delimitato dai motivi d’appello. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento del GSE è stato qualificato come esercizio del potere di annullamento d’ufficio, sulla base della sua autoqualificazione formale e della rivalutazione dell’istruttoria compiuta nei procedimenti originari.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
Il provvedimento impugnato non è stato ritenuto espressione del distinto potere di verifica e controllo previsto da tale disposizione.
Massime di principio
- La natura di un provvedimento amministrativo può essere individuata mediante la convergenza della sua qualificazione formale e del contenuto sostanziale dell’attività esercitata; la rivalutazione della completezza dell’istruttoria di un procedimento concluso è riconducibile all’autotutela decisoria, anche quando riguardi incentivi o benefici amministrativi.
- Un provvedimento di annullamento d’ufficio non è privo di motivazione quando individua puntualmente i documenti mancanti o inidonei e le specifiche condizioni di ammissibilità al beneficio ritenute non rispettate; non è necessario che la motivazione si limiti a una formula generale sulla verifica dei requisiti.
- La mera realizzazione del progetto incentivato nei termini dichiarati dal beneficiario non dimostra, di per sé, il rispetto di tutte le condizioni sostanziali e documentali richieste per l’accesso agli incentivi.
- In appello, la parte deve contestare specificamente le ragioni poste a fondamento dell’atto e della sentenza impugnata; la mancata contestazione nel merito dei rilievi amministrativi impedisce di superare una motivazione puntuale dell’atto.
- Le memorie di replica non possono ampliare il thema decidendum delimitato dai motivi contenuti nel ricorso d’appello.
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