Ordinanza n. 7527/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, Roma 09.02.2026, recante il giudizio di inidoneità al concorso pubblico per l’ammissione di 4.918 Allievi Carabinieri (cod. CAR25), bandito sul Portale del Reclutamento in data 6.6.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità sanitaria ed esclusione dal concorso pubblico per l’ammissione di 4.918 allievi carabinieri
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata dichiarata inidonea, per ragioni sanitarie, al concorso pubblico per l’ammissione di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, relativamente all’aliquota riservata ai cittadini italiani. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né è anticipata una valutazione del giudice sulla fondatezza delle censure. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura selettiva e sulla eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, imponendo il deposito, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di una relazione documentata sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, con particolare riguardo all’aliquota civile, nonché l’indicazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito e il deposito della graduatoria, se pubblicata. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 3 giugno 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
artt. 703, 706 e 707 d.lgs. n. 66/2010
posti riservati ai cittadini italiani
Le disposizioni sono richiamate con riferimento alla partecipazione della ricorrente all’aliquota civile del concorso per allievi carabinieri.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento
Il giudice ne richiama i presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali rilevanti.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
Il richiamo giustifica la protezione dei dati relativi allo stato di salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
trattamento dei dati relativi alla salute
La disposizione è richiamata quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende anche dallo stato di avanzamento della procedura concorsuale e dall’eventuale pubblicazione della graduatoria finale, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall’amministrazione una relazione documentata e la graduatoria, se disponibile, prima di definire la domanda di annullamento.
- In una controversia relativa all’esclusione da un concorso per inidoneità sanitaria, l’amministrazione può essere onerata di fornire chiarimenti documentati sull’andamento della procedura e sulla posizione della procedura selettiva, senza che ciò implichi una decisione anticipata sulla legittimità del giudizio sanitario impugnato.
- Quando un provvedimento giurisdizionale contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento, sulla base della disciplina nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.],
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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