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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40279/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della loro condanna per ricettazione e reati connessi (artt. 110 e 648 c.p.; armi secondo L. 2/10/1967 n. 895), deducendo in particolare: per Celestino la mancata prova dell'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza sulla presenza dei beni) e l'irrilevanza della vicinanza dei luoghi; per Michele la carenza di motivazione sulla collocazione dei beni e sulla non occasionalità della sua presenza, con richiamo a una consulenza tecnica; inoltre contestazione della qualificazione della recidiva. In sintesi, i ricorrenti sostengono che i giudici di merito avrebbero errato nella valutazione probatoria e nella motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure siano essenzialmente di natura fattuale e consistano in una diversa lettura delle prove, materia sulla quale la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito. Ha confermato la congruità della motivazione della Corte d'Appello, che ha valorizzato verbali di perquisizione, fascicolo fotografico e cartografico, la modalità frazionata di occultamento dei beni, la vicinanza della masseria all'abitazione e il rilevante curriculum criminale degli imputati; inoltre ha considerato adeguata la disamina sulla recidiva. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 648 cod. pen.

    Norme penali relative alla partecipazione (concorso di persone) e al reato di ricettazione; la sentenza conferma la rilevanza dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza delittuosa) e la prova di tale elemento mediante complesso probatorio.

  • art. 110 cod. pen. e artt. 2 e 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895

    Riferimento alla partecipazione al reato e alla normativa sulle armi; la motivazione di merito ha ritenuto provata la responsabilità anche rispetto ai beni illeciti e alle armi rinvenute.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)

    Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento; qui indicata come applicata al processo di cassazione.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato)

    Richiamo normativo per l'applicazione della disciplina sulla trattazione scritta e sulla funzione della norma precedente, nel quadro delle modifiche legislative indicate.

  • art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (conv. L. 23 febbraio 2024, n. 18)

    Ulteriore richiamo di carattere formale sulle modifiche normative che incidono sulla materia processuale citata nella pronuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per ricorsi infondati o temerari; la Corte l'ha applicata per la somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 (Jakani)

    Principio secondo cui la Cassazione non può rivedere la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito né sostituirsi a loro nelle scelte di attendibilità delle prove; citata per escludere la sindacabilità delle valutazioni probatorie svolte in merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i motivi basati esclusivamente su diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Per censurare l'accertamento dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita), il ricorrente deve indicare vizi di diritto o gravi carenze motivazionali, non limitarsi a una diversa interpretazione dei dati probatori.
  • La motivazione sulla recidiva deve essere specifica solo se la parte solleva questione concreta e motivata; in assenza di profili specifici la Cassazione non annulla per semplice descrittività della motivazione di merito.
  • La presentazione di perizie o elementi tecnici impugnatI richiede che il ricorso evidenzi errori formali o violazioni di diritto nella loro valutazione, altrimenti la valutazione è rimessa ai giudici del merito.
  • Ricorsi manifestamente fondati su questioni fattuali possono comportare condanna alle spese e applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; valutare rischi prima di proporre impugnazioni prive di profili giuridici solidi.

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