Cassazione Penale, Sentenza n. 1805/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Il motivo unico dedotto è il travisamento della prova in relazione alla attribuzione della qualità di amministratore di fatto della società fallita Acquasky s.r.l.: il ricorrente sosteneva di essere solo direttore commerciale (ruolo secondario) e che le dichiarazioni testimoniali non lo qualificavano come amministratore, quindi la motivazione sarebbe stata apparente e fondata su estrapolazioni arbitrarie di dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per non essere autosufficiente, rilevando che il ricorrente non ha prodotto i verbali delle dichiarazioni ritenute travisate né ha specificato quali elementi nuovi sarebbero stati erroneamente valutati. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione unitaria delle prove fatta dai giudici di merito (anche tenendo conto delle dichiarazioni del curatore fallimentare e di terzi secondo le quali il Filippino si comportava "come se la società fosse cosa sua", aveva consegnato parte della documentazione contabile, conduceva trattative presentandosi come socio e non come dipendente, e l'amministratrice formale era sconosciuta agli interlocutori). Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata per affermare il principio della valutazione unitaria della prova: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione complessiva dei fatti operata dai giudici di merito e ha respinto la doglianza basata su una lettura atomistica e parcellizzata delle dichiarazioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre, a seguito dell'inammissibilità del ricorso per profili di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende (fissata in euro 3.000).
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata come quadro giurisprudenziale per giustificare l'applicazione delle sanzioni ex art. 616 c.p.p. quando l'inammissibilità del ricorso deriva da profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che denuncia travisamento della prova deve essere autosufficiente: è necessario allegare e produrre i verbali delle dichiarazioni che si ritengono travisate e indicare con precisione gli elementi erroneamente valutati.
- La Corte di Cassazione valuta la correttezza della motivazione della sentenza di merito secondo il principio della valutazione unitaria della prova (art. 192 c.p.p.): non basta evidenziare letture parziali o atomistiche per ottenere accoglimento.
- L'attribuzione della qualità di amministratore di fatto può essere desunta da comportamenti, dichiarazioni a terzi, gestione di documentazione contabile e conduzione di trattative (anche in assenza di documentazione formale), e i giudici possono fondare la loro valutazione su un insieme di elementi indiziari e dichiarativi se congruamente motivati.
- Chi propone ricorso temendo una diversa valutazione dei fatti deve confrontarsi con l'intero impianto argomentativo del giudice di merito; le critiche che mirano solo a riformulare una diversa rappresentazione probatoria sono difficilmente ammissibili in cassazione.
- Ricorsi ritenuti manifestamente infondati o prodotti con colpa possono comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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