Sentenza del 20/06/2017 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella. In particolare, ha sostenuto che la cartella poteva essere validamente notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che l'assenza della relata di notifica non determinava l'inesistenza della notificazione e che doveva essere riformata anche la decisione sulle spese processuali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notificazione della cartella effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre stabilito che l'omessa relata di notifica comporta, al più, la nullità della notificazione e non la sua inesistenza; tale nullità è sanata quando il destinatario riceve l'atto e lo impugna tempestivamente, perché in tal modo la notificazione raggiunge il suo scopo. L'appellato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento.
La cartella di pagamento può essere validamente notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza che sia necessario ricorrere esclusivamente alla notificazione tramite ufficiale della riscossione o altro notificatore.
Art. 3 della legge n. 890/1982
La relata di notifica costituisce un elemento fondamentale del procedimento notificatorio.
La mancata apposizione della relata può determinare la nullità della notificazione, ma non necessariamente la sua inesistenza; la nullità può essere sanata dalla costituzione o dalla tempestiva impugnazione del destinatario, salvo che la costituzione sia invalida o tardiva.
Artt. 156 e 160 del codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
I vizi della notificazione che non incidono sull'effettiva conoscenza dell'atto producono, di regola, nullità sanabili e non inesistenza, quando il destinatario abbia potuto difendersi.
Art. 14 della legge n. 689/1981
La notificazione può essere eseguita secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.
La notificazione degli atti sanzionatori può avvenire attraverso i diversi strumenti previsti dalla legge, compreso il servizio postale, purché siano rispettate le garanzie essenziali e l'atto raggiunga il destinatario.
Art. 64, comma 1, lettera c), della legge n. 142/1990
Abrogazione dell'art. 273 del T.U.L.C.P. n. 383/1934.
La pronuncia richiama la disposizione per distinguere i vizi di competenza o di modalità del notificatore, qualificandoli come cause di nullità e non di inesistenza quando l'atto sia comunque pervenuto al destinatario.
Massime di principio
- La notificazione di una cartella di pagamento può essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, purché il plico sia correttamente indirizzato, chiuso e ricevuto secondo le modalità previste dalla legge.
- L'assenza della relata di notifica, o altri difetti formali della procedura, normalmente determinano nullità e non inesistenza della notificazione, salvo la totale mancanza dell'atto o l'assenza degli elementi essenziali che rendono riconoscibile l'attività notificatoria.
- La nullità della notificazione è sanata quando il destinatario dimostra di aver ricevuto l'atto e lo impugna in modo tempestivo e rituale, perché l'atto ha raggiunto il proprio scopo, cioè consentire la conoscenza e la difesa.
- La tempestiva impugnazione non sana necessariamente una notificazione se il ricorso o la costituzione sono tardivi o invalidi; occorre verificare concretamente il rispetto dei termini processuali.
- In caso di contestazione della notifica, è essenziale distinguere tra inesistenza, riservata ai vizi radicali, e nullità, applicabile alle irregolarità del procedimento sanabili per raggiungimento dello scopo.
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