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Sentenza

Sentenza n. 321/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’annullamento della nota prefettizia prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2024, notificata l’8 novembre 2024, con la quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; B) l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza presentata l’8 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202500059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, preceduto da diffida a presentare il certificato medico periodico e da ritiro cautelativo delle armi; mancato riscontro a un'istanza di accesso al fascicolo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di licenza di porto d'armi per uso sportivo scaduta il 19 agosto 2019, era stato diffidato nel marzo 2023 a presentare entro sessanta giorni il certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi. Non avendo fornito riscontro, le armi e le munizioni erano state ritirate cautelativamente il 31 maggio 2023. Nel giugno 2024 la Prefettura aveva comunicato l'avvio del procedimento per il divieto di detenzione; il ricorrente aveva presentato una memoria con un certificato medico del 25 giugno 2024, giustificando il ritardo con precarie condizioni di salute. Il Prefetto aveva quindi adottato il divieto il 29 ottobre 2024. Con istanza dell'8 dicembre 2024 il ricorrente aveva chiesto l'accesso al fascicolo, senza ricevere risposta. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 2, 3 e 22 ss. l. n. 241/1990, nonché del giusto procedimento, per il mancato riscontro all'istanza di accesso. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 38 r.d. n. 773/1931 e 3 e 13 d.lgs. n. 108/2018, oltre all'eccesso di potere, sostenendo che non vi fosse stata alcuna violazione dell'obbligo di certificazione, poiché il ricorrente disponeva di certificati medici del 17 giugno 2021 e del 1° settembre 2022 e il termine quinquennale non sarebbe ancora decorso alla data del ritiro. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 39 r.d. n. 773/1931, nonché l'eccesso di potere, sostenendo che una più approfondita istruttoria avrebbe condotto a una diversa valutazione dell'affidabilità del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile quanto alla domanda di accesso, perché l'amministrazione, nel corso del giudizio, ha depositato ed ostensibilmente messo a disposizione tutti gli atti richiesti, facendo venir meno l'interesse attuale alla decisione. I motivi contro il divieto di detenzione sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto legittima la diffida dei Carabinieri, poiché, scaduta la licenza di porto d'armi, il ricorrente era tenuto a presentare la certificazione medica periodica e l'autorità di pubblica sicurezza poteva prescrivere misure cautelari per la tutela dell'ordine pubblico. È stato ritenuto legittimo anche il ritiro cautelativo delle armi, disposto dopo il mancato adempimento alla diffida, che non era stata impugnata. Il divieto prefettizio è stato considerato la misura tipicamente prevista dall'art. 38 r.d. n. 773/1931 in caso di mancata presentazione del certificato medico, soprattutto perché la documentazione relativa ai certificati del 2021 e del 2022 non era stata prodotta nel procedimento amministrativo, ma soltanto in giudizio. La legittimità dell'atto deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base del quadro fattuale e conoscitivo esistente al momento dell'adozione: l'amministrazione conosceva l'inottemperanza alla diffida, ma non l'esistenza dei certificati prodotti successivamente in giudizio. La valutazione prefettizia non è stata ritenuta manifestamente irragionevole, sproporzionata, illogica o viziata da travisamento, considerata la rilevanza dell'affidabilità medico-legale di chi detiene armi e la condotta negligente del ricorrente. Le spese sono state compensate per la costituzione meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 38 r.d. 18 giugno 1931 n. 773

    "Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39".

    La disposizione impone la presentazione periodica della certificazione medica dopo la scadenza della licenza di porto d'armi, consente all'autorità di pubblica sicurezza di effettuare controlli e prescrivere misure cautelari e legittima il divieto prefettizio in caso di mancata presentazione del certificato.

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931 n. 773

    Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenzione di armi adottato nei confronti del soggetto la cui affidabilità sia compromessa dalla mancata regolarizzazione della certificazione medica.

  • art. 35, comma 7, r.d. 18 giugno 1931 n. 773

    È richiamato quale fondamento della certificazione medica periodica attestante l'idoneità alla detenzione e all'uso delle armi.

  • art. 3, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 10 agosto 2018 n. 104

    È richiamato quale disposizione che prevede il certificato medico attestante la condizione psico-fisica di idoneità alla detenzione delle armi.

  • artt. 2, 3 e 22 ss. l. 7 agosto 1990 n. 241

    Sono richiamati in relazione alla domanda di accesso e agli obblighi procedimentali dell'amministrazione; l'accesso è divenuto improcedibile per sopravvenuta ostensione degli atti.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e all'accesso alla documentazione procedimentale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del divieto prefettizio.

  • art. 699 cod. pen.

    È richiamato per evidenziare che la detenzione e il porto di armi costituiscono eccezioni al generale divieto penale.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110

    È richiamato insieme all'art. 699 cod. pen. per escludere l'esistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d'armi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 reg. (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Dopo la scadenza di una licenza di porto d'armi non rinnovata, il titolare che continui a detenere armi è tenuto a presentare la certificazione medica periodica prevista dalla normativa; la mancata presentazione consente al prefetto di vietare la detenzione delle armi denunciate.
  • L'autorità di pubblica sicurezza può imporre, nell'esercizio dei poteri di controllo in materia di armi, una diffida a presentare la certificazione medica e può disporre il ritiro cautelativo delle armi in caso di mancato adempimento; tali misure sono autonome rispetto al successivo divieto prefettizio.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base della situazione di fatto e del quadro conoscitivo disponibili all'amministrazione al momento dell'adozione; documenti prodotti per la prima volta in giudizio non possono rendere illegittimo retroattivamente il provvedimento.
  • La mancata presentazione, nel procedimento amministrativo, di certificati medici che il destinatario affermi di possedere e produca soltanto in giudizio può giustificare la valutazione negativa dell'affidabilità necessaria per la detenzione di armi, se l'amministrazione aveva previamente richiesto la regolarizzazione e il destinatario non vi aveva adempiuto.
  • In materia di detenzione e porto d'armi non sussiste un diritto soggettivo del privato, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di detenzione e porto; la valutazione prefettizia dell'affidabilità è sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza, sproporzione, illogicità o del travisamento.
  • La domanda di accesso agli atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAccesso documentaleEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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