Sentenza n. 7575/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale, prot. 415 del 20/12/2022, notificato il 27/12/2022, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con decreto del Capo del Dipartimento n. 676 del 18/10/2016, in seguito al giudizio espresso, in data 14/12/2022 (verbale n. 226), dalla Commissione medica: “-OMISSIS-;-OMISSIS-. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera f.”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso pubblico per 250 posti di Vigile del Fuoco, adottato in seguito all'accertamento di inidoneità uditiva della Commissione medica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. n. 166/2019, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. Ha contestato l'accertamento della Commissione medica relativo alla propria capacità uditiva, sostenendo che una certificazione medica prodotta in giudizio attestasse la sua idoneità e che né il bando né il decreto di esclusione indicassero adeguatamente il metodo seguito per la misurazione dell'idoneità uditiva. Ha inoltre sostenuto che l'esame audiometrico svolto dalla Commissione fosse erroneo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato l'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. n. 166/2019, che prescrive, per l'idoneità fisica, il rispetto di specifiche soglie audiometriche per ciascun orecchio e per determinate frequenze, escludendo l'uso di protesi acustiche. Il giudice ha rilevato che tali soglie risultavano superate per entrambe le orecchie, con valori particolarmente elevati per l'orecchio sinistro alle frequenze di 4000 e 6000 Hz, secondo il verbale della Commissione medica del concorso e secondo il successivo accertamento effettuato dalla Commissione nominata in sede di verificazione. La certificazione medica prodotta dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a prevalere sulle risultanze concordanti di due Commissioni mediche. La contestazione delle modalità di esecuzione dell'esame audiometrico è stata giudicata generica e non idonea a fornire neppure un principio di prova dell'erroneità degli accertamenti. Sono state quindi escluse la violazione normativa e le dedotte figure di eccesso di potere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, mentre il compenso del verificatore, pari a 500 euro, è stato posto definitivamente a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. f), D.M. 4 novembre 2019, n. 166
capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche
La disposizione stabilisce soglie audiometriche massime, riferite a ciascun orecchio e alle frequenze indicate, il cui superamento determina l'inidoneità fisica al concorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio nell'ambito di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, con modalità da remoto.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando una disciplina concorsuale stabilisce soglie audiometriche massime riferite a ciascun orecchio e a specifiche frequenze, il loro superamento accertato dalla Commissione medica comporta l'inidoneità fisica del candidato.
- Una certificazione medica di parte non è sufficiente a superare le risultanze concordanti dell'accertamento della Commissione medica concorsuale e di una successiva verificazione giudiziale, se il ricorrente non fornisce elementi specifici idonei a dimostrare l'errore degli esami effettuati.
- La contestazione delle modalità di svolgimento di un esame audiometrico deve essere specifica e supportata almeno da un principio di prova; una censura generica non dimostra il travisamento dei fatti né il difetto di istruttoria.
- In presenza di accertamenti tecnici concordanti svolti da organi sanitari qualificati, il giudice può ritenere non dimostrati i vizi di erronea valutazione e difetto di istruttoria dedotti contro l'esclusione da una procedura concorsuale per inidoneità fisica.
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