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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/698

Regolamento delegato (UE) 2016/698 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/341 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

Normativa europea32016R0698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale per correggere il regolamento delegato (UE) 2016/341, eliminando incongruenze e colmando omissioni presenti nei formulari dell’allegato 12. La rettifica riguarda in particolare i modelli di domanda e di autorizzazione per l’uso di semplificazioni doganali, nonché i formulari supplementari per importazione ed esportazione. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° maggio 2016, in coerenza con la piena operatività del codice doganale dell’Unione.

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 mediante correzione e integrazione dei formulari dell’allegato 12 relativi alle semplificazioni doganali e alle autorizzazioni connesse.

Ambito di applicazione

Si applica alle rettifiche del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, limitatamente all’allegato 12 relativo alle semplificazioni doganali previste nel quadro del codice doganale dell’Unione. Incide sui formulari per la domanda e l’autorizzazione all’uso di semplificazioni quali iscrizione nelle scritture del dichiarante, dichiarazione semplificata e sdoganamento centralizzato, per operazioni di importazione ed esportazione. La disciplina interessa gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2016.

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 sulle semplificazioni doganali

Il regolamento delegato (UE) 2016/698 della Commissione ha finalità esclusivamente correttiva. Esso interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/341, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 istitutivo del codice doganale dell’Unione, per eliminare incoerenze riscontrate nei formulari dell’allegato 12 e per reinserire formulari omessi per errore. La Commissione richiama, quale base giuridica, l’articolo 279 del regolamento (UE) n. 952/2013 e precisa che l’applicazione retroagisce al 1° maggio 2016, data funzionale alla piena applicazione del codice doganale dell’Unione.

Oggetto della rettifica

La rettifica riguarda esclusivamente l’allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nella parte dedicata alle semplificazioni doganali. La Commissione segnala che taluni formulari contenevano riferimenti a procedure non più esistenti, con ricadute sulla chiarezza giuridica, e che altri formulari erano stati omessi per errore. Il regolamento 2016/698 sostituisce quindi alcuni modelli e ne aggiunge altri, senza modificare in via generale il regime sostanziale delle semplificazioni.

Formulari sostituiti e aggiunti

Sono sostituiti, con i modelli dell’allegato I:

  • la domanda di autorizzazione per l’uso della dichiarazione semplificata e l’iscrizione nelle scritture del dichiarante;
  • la domanda di autorizzazione per l’uso di semplificazioni - formulario supplementare per l’importazione;
  • le note esplicative sulle diverse caselle del formulario di domanda.

Sono inoltre aggiunti i formulari contenuti nell’allegato II, che comprendono i modelli supplementari e i corrispondenti formulari di autorizzazione, anche per l’esportazione.

Contenuto dei formulari introdotti o corretti

I formulari disciplinano in dettaglio le informazioni che il richiedente deve fornire e quelle che l’autorità doganale deve riportare nell’autorizzazione. In particolare, i modelli richiedono dati su:

  • identificazione del richiedente e di eventuali società coinvolte, incluse informazioni di contatto ed elementi EORI;
  • tipo di rappresentanza nella presentazione della dichiarazione;
  • semplificazione richiesta: iscrizione nelle scritture del dichiarante, dichiarazione semplificata o sdoganamento centralizzato;
  • regime doganale interessato, per importazione e/o esportazione, con specificazione di libera pratica, deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale, esportazione, riesportazione e perfezionamento passivo;
  • tipo di autorizzazione, inclusi i codici da indicare per prima domanda, modifica o rinnovo;
  • status di operatore economico autorizzato;
  • autorizzazioni già possedute o richieste per i regimi in cui saranno usate le semplificazioni;
  • contabilità principale e scritture della procedura, con indicazione del luogo e del tipo di registrazione;
  • tipo di merci, codice NC, quantità, numero di transazioni e valori stimati;
  • ubicazioni autorizzate delle merci, uffici doganali competenti e ufficio di controllo;
  • tipo di dichiarazione semplificata, compreso l’uso del DAU, di dichiarazione elettronica o di documenti commerciali/amministrativi;
  • menzioni e condizioni speciali;
  • consenso allo scambio di informazioni tra autorità doganali degli Stati membri coinvolti.

Per l’importazione è prevista anche l’indicazione dell’importo medio dei dazi; per l’esportazione è richiesto l’importo totale stimato.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° maggio 2016. Tale scelta è espressamente motivata dall’esigenza di consentire la piena applicazione del codice doganale dell’Unione.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori economici e per i professionisti che assistono in materia doganale, il regolamento rileva soprattutto sotto il profilo documentale e procedurale. I moduli da utilizzare per le domande di autorizzazione e per le autorizzazioni alle semplificazioni devono essere quelli rettificati o integrati dagli allegati del regolamento 2016/698, con particolare attenzione ai riferimenti procedurali corretti e ai campi informativi richiesti. La portata dell’intervento è tecnica, ma essenziale per la validità e la completezza della modulistica utilizzata in ambito doganale.

Disposizioni principali

Rettifica dei formulari dell’allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341

Sono sostituiti tre formulari dell’allegato 12: la domanda di autorizzazione per l’uso della dichiarazione semplificata e l’iscrizione nelle scritture del dichiarante, la domanda di autorizzazione per l’uso di semplificazioni - formulario supplementare importazione, e le note esplicative sulle diverse caselle del formulario di domanda. La sostituzione avviene con i formulari contenuti nell’allegato I del regolamento rettificativo.

Integrazione dei formulari mancanti

Sono aggiunti i formulari riportati nell’allegato II del regolamento, così da completare la serie dei modelli applicabili alle semplificazioni doganali. Gli allegati includono anche i formulari supplementari per esportazione e le relative sezioni di autorizzazione.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° maggio 2016.

Natura vincolante

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritto doganaleunione doganaleprocedure amministrativecommercio internazionale

Testo integrale

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