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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/546

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/546 della Commissione, del 7 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un dato giorno, i valori forfettari all'importazione applicabili a taluni ortofrutticoli, in modo da consentire il calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa di settore. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011 e del regolamento (UE) n. 1308/2013. I valori sono indicati nell'allegato per singolo codice NC e per origine di provenienza. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato per specifici codici NC e per determinate origini paesi terzi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dal regime UE per gli ortofrutticoli. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/546 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base normativa e funzione del meccanismo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tale disposizione prevede criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. I considerando evidenziano che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che riporta i valori forfettari all'importazione in EUR/100 kg per specifici codici NC e per le relative origini. Tra i codici interessati figurano, tra gli altri, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per paese di origine; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione, ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene gli importi espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC e per differenti codici di paesi terzi, compreso il codice 'ZZ' per 'altre origini'.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aggiornamento giornaliero dei valori

I considerando precisano che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricolicommercio internazionaledazi doganaliortofrutta

Testo integrale

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