Regolamento (UE) 2016/548
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che approva la sostanza di base fosfato diammonico a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il fosfato diammonico come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, riconoscendone l’utilità fitosanitaria in una formulazione con acqua. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche di impiego richiamate nel rapporto di riesame della Commissione. Il regolamento modifica inoltre l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce nell’elenco delle sostanze approvate.
Approvazione del fosfato diammonico come sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza di base fosfato diammonico (n. CAS 7783-28-0; denominazione IUPAC: diammonium hydrogen phosphate), approvata per l’uso in ambito fitosanitario secondo le condizioni specifiche fissate nell’allegato I. Incide sull’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte C, che viene integrato con la relativa voce. L’applicazione è unionale e direttamente vincolante in tutti gli Stati membri; la data di approvazione indicata è il 29 aprile 2016. Le condizioni richiamate impongono l’impiego conformemente alle conclusioni del rapporto di riesame SANTE/12351/2015, in particolare le appendici I e II.
Approvazione del fosfato diammonico come sostanza di base
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/548 della Commissione approva il fosfato diammonico come sostanza di base ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’atto si fonda sulla domanda presentata dall’ITAB il 29 settembre 2014, sull’assistenza scientifica dell’EFSA e sul successivo esame della Commissione, che ha ritenuto la sostanza conforme ai requisiti richiesti per gli impieghi valutati.
Contesto e motivazione dell’intervento
Dai considerando emerge che il fosfato diammonico è già autorizzato in enologia dal regolamento (CE) n. 606/2009. La Commissione rileva tuttavia che, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso risulta utile anche in tale ambito quando impiegato in un prodotto costituito dalla sostanza e acqua. Alla luce degli esami svolti, la sostanza è considerata conforme, in generale, alle prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Ambito di approvazione e condizioni
L’approvazione riguarda il fosfato diammonico identificato con n. CAS 7783-28-0 e denominazione IUPAC "diammonium hydrogen phosphate". L’allegato I indica come purezza il "grado enologico" e fissa la data di approvazione al 29 aprile 2016. L’uso deve avvenire secondo le condizioni specifiche contenute nelle conclusioni del rapporto di riesame SANTE/12351/2015, in particolare nelle appendici I e II.
Modifica dell’elenco europeo delle sostanze approvate
In coerenza con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’allegato II inserisce nella parte C dell’elenco delle sostanze approvate una nuova voce per il fosfato diammonico, con il medesimo quadro identificativo e con il richiamo alle condizioni applicative del rapporto di riesame.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della sostanza di base
L’articolo 1 approva il fosfato diammonico, come specificato nell’allegato I, quale sostanza di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione opera alle condizioni stabilite nell’allegato, con riferimento alla data di approvazione del 29 aprile 2016.
Condizioni specifiche di impiego
L’allegato I precisa che il fosfato diammonico deve essere impiegato in conformità alle condizioni specifiche contenute nelle conclusioni del rapporto di riesame SANTE/12351/2015, in particolare nelle appendici I e II. La purezza indicata è "grado enologico" e il riferimento identificativo è il n. CAS 7783-28-0.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto nell’allegato II. Tale allegato inserisce nella parte C dell’elenco una nuova voce relativa al fosfato diammonico, con gli stessi dati identificativi e le medesime condizioni specifiche di impiego.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 apr 2016Regolamento (UE) 2016/549
- Regolamento · 8 apr 2016Regolamento (UE) 2016/550
- Regolamento · 8 apr 2016Regolamento (UE) 2016/698
- Regolamento · 7 apr 2016Regolamento (UE) 2016/545
- Regolamento · 7 apr 2016Regolamento (UE) 2016/546
- Regolamento · 7 apr 2016Regolamento (UE) 2016/557
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →