Regolamento (UE) 2016/550
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/550 della Commissione, dell'8 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/550 della Commissione stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di applicazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero sulla base di dati variabili. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e paesi terzi di provenienza.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli individuati nell’allegato del regolamento, classificati per codice NC e per specifici paesi terzi di origine. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/550 – valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi. Si tratta di un atto di esecuzione strettamente tecnico, adottato in applicazione del quadro dell’OCM agricola e delle regole specifiche previste per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Commissione deve fissare valori forfettari per prodotti e periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.
Meccanismo dei valori forfettari all’importazione
Il regolamento precisa che il valore forfettario all’importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. Il presente atto formalizza, per la data di riferimento, i valori applicabili ai fini del prezzo di entrata. In termini pratici, ciò incide sulla determinazione del costo doganale e quindi sul trattamento economico delle importazioni dei prodotti interessati.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene i valori espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per specifiche origini. Tra i prodotti elencati figurano, in particolare, alcuni pomodori, cetrioli/cetrioli, agrumi e mele/pere a seconda del codice NC indicato nell’allegato. I valori variano in funzione del paese terzo di provenienza, incluso il codice "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del presente regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e paese terzo di origine.
Ambito tecnico e base normativa
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull’articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei prodotti e dei valori
L’allegato riporta i valori forfettari all’importazione per specifici prodotti ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per paesi terzi quali IL, MA, SN, TR, EG, TN, ZA, AR, BR, CL, US, CN e il codice ZZ per "altre origini".
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