Regolamento (UE) 2016/545
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro dettagliato per gestire gli accordi quadro ferroviari, cioè l’assegnazione di capacità di infrastruttura per periodi pluriennali o annuali. Mira a conciliare la certezza degli investimenti per i richiedenti con l’obbligo dei gestori di ottimizzare l’uso della capacità disponibile e di non pregiudicare la programmazione annuale delle tracce. Prevede criteri di trasparenza, coordinamento in caso di conflitti, regole per gli accordi su più reti, limiti e modalità delle penali e meccanismi di revisione in caso di mancato utilizzo della capacità. Sono inoltre disciplinate deroghe, non applicazione temporanea di talune disposizioni e la decorrenza dell’applicazione dal 1° dicembre 2016.
Procedure e criteri per la stipula, modifica, coordinamento e revisione degli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria dell'Unione e ai richiedenti di capacità quadro che intendono stipulare, modificare o rinnovare accordi quadro per l'assegnazione di capacità su linee ferroviarie. Riguarda sia servizi passeggeri sia merci, inclusi i servizi che attraversano più reti e, in particolare, i corridoi ferroviari merci europei. Il regolamento disciplina anche l'informazione al pubblico nei prospetti informativi della rete, la cooperazione tra gestori e i rapporti con la procedura annuale di programmazione delle tracce. Prevede deroghe e regimi transitori per accordi quadro conclusi prima del 15 marzo 2003 o del 28 aprile 2016, nonché per le reti sulle quali non sono proposti accordi quadro.
Procedure e criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria
Il regolamento attua l'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE e definisce un sistema armonizzato per la conclusione degli accordi quadro ferroviari. L'obiettivo è bilanciare l'esigenza dei richiedenti di avere certezza sulla disponibilità della capacità per più periodi di programmazione con l'obbligo dei gestori di utilizzare in modo ottimale l'infrastruttura e di preservare la programmazione annuale delle tracce, inclusi i corridoi merci.
Ambito di applicazione e quadro generale
Il regolamento si applica ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria e ai richiedenti di capacità quadro nell'Unione, con rilevanza anche per i servizi su più reti e per i corridoi ferroviari merci europei. Esso disciplina la stipula, la modifica, la proroga e la risoluzione degli accordi quadro, nonché la loro interazione con la procedura di programmazione annuale delle tracce prevista dalla direttiva 2012/34/UE e con le norme sui corridoi merci del regolamento (UE) n. 913/2010.
Definizioni rilevanti
Ai sensi dell'articolo 2, la "capacità quadro" è la capacità di infrastruttura assegnata nell'ambito di un accordo quadro. La "dichiarazione della capacità quadro" è il quadro generale che mostra capacità assegnata e capacità ancora disponibile su una data rete; può includere anche una guida grafica. La "fascia oraria" è il periodo indicato nell'accordo quadro entro cui devono essere poi assegnate una o più tracce ferroviarie. Il "periodo di controllo" è un intervallo massimo di due ore, definito dal gestore per confrontare capacità assegnata e capacità residua.
Trasparenza verso il mercato e prospetto informativo della rete
L'articolo 3 impone al gestore di elaborare una dichiarazione della capacità quadro per ogni sezione di linea e periodo di controllo, eventualmente distinta per tipo di servizio. La dichiarazione deve indicare: capacità già assegnata e numero di tracce, capacità ancora indicativamente disponibile per ulteriori accordi quadro e, ove possibile, capacità massima disponibile. Il documento deve rispettare la riservatezza commerciale ed essere inserito nel prospetto informativo della rete o reso disponibile tramite un collegamento a un sito web pubblico. Deve inoltre essere aggiornato entro tre mesi da ogni stipula, modifica sostanziale o risoluzione di un accordo quadro.
L'articolo 4 impone l'adeguamento dei prospetti informativi della rete alle nuove regole e la pubblicazione della dichiarazione della capacità quadro al primo cambio orario successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Presentazione delle richieste e gestione del mercato
L'articolo 5 consente al gestore di invitare i potenziali richiedenti a presentare domande con scadenza annuale o pluriennale. Se è fissata una scadenza, le richieste devono essere trattate senza indugio dopo il termine. Se non vi è alcuna scadenza, il gestore deve adottare misure ragionevoli per informare gli altri potenziali richiedenti, concedendo loro da uno a quattro mesi per reagire; può tuttavia evitare tale informazione in caso di modifiche marginali che non incidono su altri accordi. Le domande per la stessa capacità devono essere valutate simultaneamente.
Per i corridoi ferroviari merci, quando un accordo quadro o una modifica sostanziale interessa linee di corridoio e il comitato di gestione ha chiesto di essere informato, il gestore deve trasmettere le informazioni almeno un mese prima della stipula o della modifica. Se la linea è dichiarata saturata, il gestore può decidere, in modo non discriminatorio e con eventuale approvazione preventiva dell'organismo di regolamentazione, di non offrire accordi quadro su tutte le linee saturate; tali linee devono essere indicate nella dichiarazione della capacità quadro.
Criteri per la stipula degli accordi quadro
Prima di stipulare un nuovo accordo quadro o di estendere sensibilmente quello esistente, l'articolo 6 richiede di considerare una serie ampia di elementi: ottimizzazione della capacità complessiva, esigenze commerciali del richiedente, interessi di passeggeri e merci, accesso non discriminatorio, sostenibilità finanziaria del gestore, efficienza gestionale, riserve di capacità per i corridoi merci, criteri di priorità della programmazione annuale, eventuale mancato utilizzo della capacità e necessità di garantire i risultati finanziari di servizi pubblici.
L'accordo quadro deve prevedere clausole che consentano modifiche della capacità nei casi disciplinati dagli articoli 8-11 e 13, nonché in caso di modifiche permanenti dell'infrastruttura necessarie a un migliore uso della rete. Deve inoltre consentire la rinuncia volontaria o lo spostamento della capacità. Non può contenere clausole che impediscano al gestore, se la capacità è disponibile, di concedere diritti di accesso ad altro richiedente.
Avvio del servizio e definizione delle fasce orarie
L'articolo 6, paragrafo 3, tutela i progetti che richiedono tempo per essere resi operativi: il richiedente può chiedere che la capacità inizi in qualunque momento entro cinque anni dalla domanda e il gestore non può respingere la richiesta se il rinvio è giustificato da ragioni come finanziamento del materiale rotabile, autorizzazioni, avvio di terminali o collegamenti, investimenti infrastrutturali o un contratto di servizio pubblico. L'organismo di regolamentazione può autorizzare un periodo più lungo.
L'articolo 7 stabilisce che la fascia oraria vada concordata caso per caso e sia il più possibile allineata al periodo di controllo. Essa può arrivare fino a 24 ore; se supera le due ore, il gestore deve assegnare la capacità il più vicino possibile a un periodo di controllo di due ore. Le fasce orarie di accordi diversi possono sovrapporsi e le parti possono concordare una frequenza di servizio.
Soglie, coordinamento e gestione dei conflitti
L'articolo 8 divide ciascun giorno in periodi di controllo non superiori a due ore. Se in un periodo di controllo su una linea è assegnata non più del 70% della capacità massima, il gestore può decidere di non applicare alcune norme di coordinamento e revisione; deve tuttavia pubblicare nel prospetto informativo la metodologia di calcolo della capacità massima. Se è richiesta l'approvazione preventiva degli accordi quadro da parte dell'organismo di regolamentazione, lo Stato membro può decidere di escludere in tutto o in parte tale regime di soglia.
Gli articoli 9 e 10 disciplinano i conflitti: l'articolo 9 riguarda le richieste di nuovi o modificati accordi quadro confliggenti con accordi esistenti o tra loro; l'articolo 10 riguarda invece i conflitti tra tracce ferroviarie richieste nell'ambito di un accordo quadro e tracce richieste nella procedura annuale. In entrambi i casi è prevista una prima fase di coordinamento e, se necessario, una seconda fase con valutazione basata su criteri specifici. Tra questi figurano la compatibilità con la redditività del richiedente o del gestore, la maggiore efficienza nell'uso dell'infrastruttura, il rendimento dell'accordo secondo i criteri di priorità della programmazione annuale, l'entità della capacità richiesta, la lunghezza del servizio e la durata residua dell'accordo o del piano aziendale. Se il nuovo accordo o la richiesta di traccia determinano un uso migliore dell'infrastruttura e coprono almeno le eventuali penali, il gestore può chiedere la modifica degli accordi esistenti o respingere la domanda se la conciliazione non è possibile.
L'articolo 10 consente inoltre agli Stati membri di stabilire un ordine di importanza dei criteri; il gestore può introdurre criteri aggiuntivi o una ponderazione diversa solo con autorizzazione dell'organismo di regolamentazione. Per i traffici transfrontalieri i gestori possono definire congiuntamente criteri supplementari. In deroga, il gestore può decidere di applicare direttamente le regole generali di assegnazione della capacità della direttiva 2012/34/UE a tutte le richieste confliggenti, a condizione di dichiararlo in modo trasparente nell'accordo quadro.
Revisione della capacità e principio "use it or lose it"
L'articolo 11 impone una revisione periodica degli accordi quadro. Il richiedente deve comunicare immediatamente l'intenzione definitiva di non utilizzare, in tutto o in parte, la capacità assegnata. Se, in sede di programmazione annuale, non vengono richieste tracce sulla base dell'accordo quadro, il gestore riduce la capacità per l'orario di servizio in corso, salvo che la mancata richiesta sia motivata e dipenda da circostanze indipendenti dalla volontà del richiedente.
Il gestore deve definire e pubblicare nel prospetto informativo della rete la quota di capacità quadro che le parti devono utilizzare; tale quota deve essere adeguata all'effettivo utilizzo della linea. Se la capacità non viene utilizzata per oltre un mese senza preavviso di almeno un mese, il gestore può ridurla per l'orario in corso e anche per quello successivo, salvo cause fuori dal controllo della parte. In ogni caso, la capacità non utilizzata può essere offerta ad altri richiedenti.
Cooperazione su più reti
L'articolo 12 richiede ai gestori coinvolti in servizi che attraversano più reti di garantire, per quanto possibile, che le fasce orarie richieste corrispondano e che le tracce siano armonizzate. Su richiesta del richiedente, i gestori designano uno di loro come coordinatore delle domande o delle modifiche. Se non è possibile ottenere una corrispondenza, i gestori devono fornire un'alternativa adeguata o motivare per iscritto l'impossibilità. Devono inoltre tenere conto delle restrizioni di capacità note, ad esempio per manutenzione, e cooperare ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2012/34/UE anche quando uno o più gestori non offrono accordi quadro.
Penali: funzione, limiti e casi di esenzione
L'articolo 13 disciplina le penali che le parti possono inserire nell'accordo quadro. Se una parte chiede penali, l'altra non può rifiutare penali analoghe. L'importo non può superare costi, perdite dirette e spese ragionevolmente sostenuti o prevedibili, inclusa la perdita di entrate. La parte risarcita deve adottare misure ragionevoli per limitare l'impatto della modifica o risoluzione.
Il gestore non può esigere penali oltre i costi amministrativi in tre casi: quando la causa è fuori dal controllo del richiedente ed è stata comunicata senza indugio; quando il richiedente aveva chiesto capacità complementare poi respinta, senza la quale il servizio non sarebbe stato redditizio; quando il gestore riesce a riassegnare tracce e capacità in modo da recuperare le perdite. Non sono ammesse clausole che esentino dal pagamento della penale perché il richiedente chiede altra capacità in sostituzione di quella cancellata. Le modifiche marginali non danno luogo a penali. Su richiesta dell'organismo di regolamentazione, il gestore deve provare che i pagamenti sono stati eseguiti tempestivamente.
Deroghe, esclusioni e disciplina transitoria
L'articolo 14 esclude dall'applicazione degli articoli da 1 a 11 e dell'articolo 13 le reti in cui il gestore non propone accordi quadro e non ne ha in vigore, purché ciò sia dichiarato nel prospetto informativo della rete. Gli Stati membri possono inoltre decidere di non applicare gli articoli da 1 a 11 agli accordi quadro stipulati prima del 15 marzo 2003.
L'articolo 15 consente, per gli accordi quadro stipulati prima del 28 aprile 2016, di non applicare per un massimo di cinque anni l'articolo 6, paragrafo 2, e gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 o 13. Tale facoltà non vale per modifiche concordate dopo il 28 aprile 2016 che comportino un aumento della capacità assegnata o una proroga della durata dell'accordo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° dicembre 2016. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L'articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina la procedura e i criteri per la stipula di accordi quadro. L'articolo 2 definisce, tra l'altro, "capacità quadro", "dichiarazione della capacità quadro", "fascia oraria" e "periodo di controllo" (massimo due ore) rilevanti per la gestione e la trasparenza dell'assegnazione.
Dichiarazione della capacità quadro e trasparenza
L'articolo 3 impone al gestore dell'infrastruttura di pubblicare una dichiarazione della capacità quadro per sezione di linea e periodo di controllo, indicando capacità già assegnata, capacità ancora indicativamente disponibile e, ove possibile, capacità massima disponibile. La dichiarazione va inserita nel prospetto informativo della rete o resa disponibile tramite link pubblico e va aggiornata entro tre mesi da stipula, modifica sostanziale o risoluzione di un accordo quadro.
Accesso alle procedure e gestione delle richieste
L'articolo 5 disciplina le modalità di presentazione e trattamento delle richieste: il gestore può fissare scadenze annuali o pluriennali oppure operare senza scadenza, informando in tal caso altri potenziali richiedenti e concedendo loro da uno a quattro mesi per reagire. Le richieste confliggenti devono essere esaminate contemporaneamente; per i corridoi merci è prevista informazione preventiva al comitato di gestione almeno un mese prima di stipula o modifica sostanziale.
Criteri per la stipula e contenuto degli accordi quadro
L'articolo 6 elenca i criteri che il gestore deve considerare prima di stipulare, prorogare o aumentare sensibilmente un accordo quadro: uso ottimale della capacità, esigenze commerciali del richiedente, interessi di passeggeri/merci/investitori, accesso non discriminatorio, finanziamento e sviluppo della rete, efficienza gestionale, riserve per corridoi merci, criteri di priorità della programmazione annuale e necessità dei servizi pubblici. L'accordo deve inoltre prevedere clausole per modifiche, rinuncia volontaria e spostamento della capacità, senza impedire l'assegnazione ad altri richiedenti se la capacità è disponibile.
Durata di avvio del servizio e fasce orarie
L'articolo 6, paragrafo 3, consente al richiedente di chiedere che la capacità inizi in qualsiasi momento entro cinque anni dalla richiesta; il gestore non può respingere la domanda se il tempo è giustificato da esigenze di finanziamento, autorizzazione del materiale rotabile, avvio di terminali o collegamenti, investimenti infrastrutturali o contratto di servizio pubblico. L'articolo 7 stabilisce che la fascia oraria va concordata caso per caso, deve essere allineata al periodo di controllo, normalmente non superare 24 ore e, se superiore a due ore, deve essere assegnata il più vicino possibile a un periodo di controllo di due ore.
Soglie di applicazione e coordinamento delle richieste confliggenti
L'articolo 8 consente, se la capacità assegnata non supera il 70% della capacità massima in un periodo di controllo su una linea, di non applicare alcune disposizioni di coordinamento; la metodologia di calcolo della capacità massima deve essere pubblicata nel prospetto informativo della rete. Gli articoli 9 e 10 disciplinano il coordinamento di richieste confliggenti di accordi quadro e di tracce ferroviarie, prevedendo una doppia fase di coordinamento e criteri di valutazione basati, tra l'altro, su redditività, uso migliore dell'infrastruttura, dimensione della capacità richiesta, esigenze commerciali, lunghezza del servizio e durata residua dell'accordo.
Adeguamento, mancato utilizzo e principio "use it or lose it"
L'articolo 11 impone una revisione periodica dell'accordo quadro e obbliga il richiedente a informare senza indugio il gestore dell'intenzione di non utilizzare la capacità. Se non vengono richieste tracce nell'ambito della programmazione annuale o se la capacità non è utilizzata per oltre un mese senza preavviso di almeno un mese, il gestore deve ridurre la capacità assegnata, salvo cause indipendenti dalla volontà del richiedente. La capacità non usata resta comunque disponibile per altri richiedenti.
Cooperazione tra gestori su servizi plurirete
L'articolo 12 impone ai gestori interessati da servizi che attraversano più reti di coordinare le fasce orarie e le tracce ferroviarie, designando su richiesta del richiedente un gestore coordinatore. Se non è possibile armonizzare le richieste, devono essere proposte alternative adeguate o fornite motivazioni scritte; i gestori devono anche cooperare ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2012/34/UE.
Penali per modifica o risoluzione
L'articolo 13 disciplina le penali: possono essere previste su richiesta di una parte, ma non oltre i costi, le perdite dirette e le spese ragionevolmente sostenute o prevedibili. In alcuni casi il gestore non può esigere penali superiori ai costi amministrativi, ad esempio se la modifica o risoluzione dipende da circostanze fuori dal controllo del richiedente, se la capacità complementare era stata respinta o se le perdite sono state già recuperate tramite riassegnazione. Sono vietate clausole che consentano di rinunciare alla penale se il richiedente chiede altra capacità al posto di quella cancellata.
Deroghe, non applicazione e regime transitorio
L'articolo 14 esclude l'applicazione degli articoli da 1 a 11 e dell'articolo 13 alle reti in cui il gestore non propone accordi quadro e non ne ha in vigore, con obbligo di dichiarazione nel prospetto informativo. Gli Stati membri possono inoltre non applicare gli articoli da 1 a 11 agli accordi quadro anteriori al 15 marzo 2003. L'articolo 15 consente, per accordi stipulati prima del 28 aprile 2016, di non applicare per massimo cinque anni alcune disposizioni specifiche, ma non per modifiche successive che aumentino la capacità o proroghino la durata.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 16 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 1° dicembre 2016. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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