Regolamento (UE) 2016/557
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/557 della Commissione, del 7 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002, che disciplina l'attuazione nell'Unione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi. La modifica riflette l'evoluzione dell'elenco dei partecipanti e delle autorità competenti, includendo anche il riferimento alla ripresa delle esportazioni di diamanti grezzi dalla Repubblica centrafricana secondo il quadro operativo approvato nel processo di Kimberley. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 per aggiornare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti
Ambito di applicazione
Si applica nell'ordinamento dell'Unione europea agli operatori e alle autorità coinvolti nel commercio internazionale di diamanti grezzi disciplinato dal regolamento (CE) n. 2368/2002. L'intervento normativo riguarda in particolare l'aggiornamento dell'allegato II, che contiene l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle autorità competenti debitamente designate, con effetti sull'identificazione delle autorità abilitate ai fini degli obblighi previsti dagli articoli richiamati nell'allegato stesso. Non introduce un ambito territoriale o settoriale autonomo, ma si innesta sul regime UE esistente per i diamanti grezzi.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 sul processo di Kimberley
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/557 della Commissione interviene sul regime UE relativo al commercio internazionale di diamanti grezzi, aggiornando l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti. L'atto recepisce inoltre l'evoluzione della situazione della Repubblica centrafricana, richiamando la decisione amministrativa del processo di Kimberley sulla ripresa delle esportazioni.
Contesto e finalità
Il regolamento base, cioè il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, attua nell'Unione il sistema di certificazione del processo di Kimberley. L'allegato II di tale regolamento elenca i partecipanti e le autorità designate, elemento essenziale per l'applicazione delle regole operative previste per i diamanti grezzi. La Commissione precisa che, a seguito della comunicazione del 20 luglio 2015 del presidente del processo di Kimberley, i partecipanti e gli osservatori hanno convenuto che la Repubblica centrafricana può riprendere le esportazioni solo dopo la piena attuazione del quadro operativo fissato nella relativa decisione amministrativa.
Ambito dell'intervento normativo
L'intervento non riscrive la disciplina sostanziale del commercio di diamanti grezzi, ma aggiorna un allegato essenziale del regolamento esistente. La modifica incide sull'identificazione dei soggetti autorizzati e delle autorità competenti nell'ambito del sistema di certificazione, con riflessi pratici per gli operatori economici e per le autorità nazionali coinvolte nei controlli e nelle certificazioni.
Contenuto dell'articolo 1
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. Il nuovo elenco include numerosi partecipanti al processo di Kimberley e specifica, per ciascuno, l'autorità competente debitamente designata. Nell'elenco figura anche l'Unione europea tramite la Commissione europea, oltre a Stati e territori partecipanti e alle relative strutture amministrative incaricate.
Rilievo dell'allegato II
L'allegato II è richiamato dagli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002. Di conseguenza, l'aggiornamento dell'elenco incide sulla corretta individuazione delle autorità abilitate nelle varie fasi del sistema di certificazione, con impatto sull'operatività delle procedure di importazione ed esportazione dei diamanti grezzi.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. L'allegato contiene l'elenco aggiornato dei partecipanti al processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, rilevante ai fini degli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20 del regolamento base.
Riferimento alla Repubblica centrafricana
Nei considerando si precisa che il 20 luglio 2015 il presidente del processo di Kimberley ha emanato una comunicazione relativa all'adozione della decisione amministrativa sulla ripresa delle esportazioni di diamanti grezzi dalla Repubblica centrafricana. La ripresa è subordinata al pieno recepimento del quadro operativo definito nell'allegato della decisione amministrativa.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 7 apr 2016Regolamento (UE) 2016/545
- Regolamento · 7 apr 2016Regolamento (UE) 2016/546
- Regolamento · 6 apr 2016Regolamento (UE) 2016/539
- Regolamento · 6 apr 2016Regolamento (UE) 2016/540
- Regolamento · 6 apr 2016Regolamento (UE) 2016/567
- Regolamento · 6 apr 2016Regolamento (UE) 2016/604
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →