Regolamento (UE) 2016/549
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di un anno, al 30 giugno 2017, l’approvazione di dodici sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari. La modifica si rende necessaria perché la valutazione dei rinnovi non era stata completata per cause non imputabili ai richiedenti, con il rischio di una scadenza dell’approvazione prima della decisione finale. Il regolamento interviene quindi sulla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, aggiornando le date di scadenza delle sostanze interessate.
Proroga di un anno dei periodi di approvazione di dodici sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile, già incluse nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 come sostanze approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle rispettive date di scadenza dell’approvazione nell’Unione europea ed è applicabile in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni settoriali ulteriori rispetto al perimetro delle sostanze elencate.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per prorogare di un anno la validità dell’approvazione di dodici sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. L’intervento è adottato in applicazione dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e si inserisce nel quadro delle procedure di rinnovo delle sostanze attive già approvate nell’Unione.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 elenca le sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Per le sostanze interessate, i periodi di approvazione erano già stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 e sarebbero scaduti il 30 giugno 2016. Poiché le domande di rinnovo dell’iscrizione erano state presentate conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010, ma la valutazione aveva subito ritardi per motivi indipendenti dai richiedenti, la Commissione ha ritenuto probabile una scadenza dell’approvazione prima della decisione sul rinnovo e ha quindi disposto un’ulteriore proroga.
Ambito materiale della modifica
Il regolamento riguarda esclusivamente l’aggiornamento delle date di scadenza dell’approvazione per le seguenti sostanze attive:
- bentazone;
- cialofop butile;
- diquat;
- famoxadone;
- flumiossazina;
- DPX KE 459 (flupirsulfuron metile);
- metalaxyl-M;
- picolinafen;
- prosulfuron;
- pimetrozina;
- tiabendazolo;
- tifensulfuron metile.
La modifica è effettuata nella sesta colonna, intitolata "Scadenza dell’approvazione", della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Effetti della proroga
Per tutte le sostanze elencate, la data "30 giugno 2016" è sostituita con "30 giugno 2017". In sostanza, l’approvazione resta valida fino al 30 giugno 2017, in attesa dell’esito delle procedure di rinnovo. Il regolamento non introduce nuovi requisiti sostanziali per gli operatori, ma assicura continuità giuridica nell’uso e nella commercializzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate.
Indicazioni in caso di rinnovo o non rinnovo
Il considerando (4) chiarisce l’approccio che la Commissione intende seguire nei successivi atti di esecuzione. Se una sostanza non dovesse essere rinnovata perché non soddisfa i criteri di approvazione, la data di scadenza sarà fissata alla data già prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece la sostanza sarà rinnovata, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile, tenuto conto delle circostanze.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per prorogare i periodi di approvazione di sostanze attive in attesa della decisione sul rinnovo.
Motivo della proroga
Le domande di rinnovo erano state presentate conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010, ma la valutazione ha subito ritardi per motivi indipendenti dai richiedenti; di conseguenza, senza intervento normativo, l’approvazione sarebbe scaduta prima dell’adozione della decisione di rinnovo.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 dispone la modifica della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Proroga delle singole sostanze
L’allegato sostituisce, nella sesta colonna "Scadenza dell’approvazione", la data "30 giugno 2016" con "30 giugno 2017" per bentazone, diquat, tiabendazolo, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), pimetrozina, tifensulfuron metile, prosulfuron, cialofop butile, famoxadone, metalaxyl-M, picolinafen e flumiossazina.
Criterio per eventuale non rinnovo o rinnovo
Il considerando (4) precisa che, se una sostanza non viene rinnovata perché non soddisfa i criteri di approvazione, la Commissione fisserà la data di scadenza alla data prevista prima del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo; se invece il rinnovo viene concesso, la data di applicazione sarà fissata il più presto possibile in base alle circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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