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Ordinanza

Ordinanza n. 3558/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ​quanto al ricorso introduttivo: - del rigetto della istanza di riesame del 17 maggio 2025 integrata il 30 maggio 2025 presentata dalla Cmc all’Agcm; - della delibera del 5 agosto 2025 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che rigetta le istanze della Cmc e di cui si ignora il contenuto; - di ogni altro atto propedeutico, successivo o connesso ai detti provvedimenti, nonché del provvedimento mancato; quanto ai motivi aggiunti presentati il 4 giugno 2026: - della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottata nell’adunanza del 3 giugno 2026 e della relativa comunicazione di trasmissione via PEC recante Rif. RT3282, con la quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 25 maggio 2026 per la riattivazione/rilascio del rating di legalità; - ove occorra e in parte qua, dell’art. 5, comma 3, lett. i) del nuovo Regolamento in materia di rating di legalità nella parte in cui prevede come causa ostativa l’essere sottoposti al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011; - del Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026 n. 31812; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202509179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto sussistenti gli estremi per applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha fissato l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026 per la trattazione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto delle istanze di riesame e di riattivazione o rilascio del rating di legalità, nonché la disciplina regolamentare che prevede quale causa ostativa la sottoposizione al controllo giudiziario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il rigetto, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle istanze di riesame e di riattivazione o rilascio del rating di legalità. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la delibera adottata il 3 giugno 2026, la relativa comunicazione via PEC e, ove occorrente, l’art. 5, comma 3, lett. i), del nuovo Regolamento in materia di rating di legalità, nella parte in cui considera ostativa la sottoposizione al controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, oltre al regolamento approvato con delibera n. 31812 del 27 gennaio 2026. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. L’ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti né anticipa una valutazione sul fumus boni iuris o sul periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuti sussistenti gli estremi per l’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice ha utilizzato il meccanismo che consente di fissare direttamente l’udienza di merito senza definire in via immediata la domanda cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026

    La disposizione è stata applicata per disporre la trattazione della causa nel merito, senza una decisione cautelare sostanziale.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    La norma è richiamata nell’oggetto dei motivi aggiunti quale disciplina del controllo giudiziario, la cui sottoposizione è contestata come causa ostativa al rating di legalità.

Massime di principio

  • Quando, nell’ambito della fase cautelare, ricorrono i presupposti dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda cautelare.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati né sull’esistenza dei presupposti cautelari.
  • In assenza di una decisione cautelare sostanziale, le spese della relativa fase possono essere compensate per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieControllo giudiziario
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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