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Sentenza

Sentenza n. 654/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione di idonee misure cautelari - della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Energy Project di Terenzio Alio della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b - Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l'affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari - CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2); - di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione (doc. 3); - del provvedimento del 29 dicembre 2025 di diniego parziale all'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 22 dicembre 2025; - nonché ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale; con espressa richiesta di declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l'impresa individuale Energy Project di Terenzio Alio e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari - della determinazione n. 8387 del 09/12/2025 di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Energy Project di Terenzio Alio della “Gara n. 1/Neg/2025: PN PLUS 21-27 azione CA2.2.2.1.b – Procedura negoziata senza bando, lotto unico, per l’affidamento della Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di “EE(40)SCO” (ENERGY EFFICIENCY IN 40 SCHOOLS SUPPORTS COMMUNITY) nel territorio di Cagliari – CIG: B49A336490 - CUP: G22C22000610006” (doc. 1), comunicata alla ricorrente in data 10 dicembre 2025 (doc. 2); - di tutti i verbali di gara e segnatamente (i) il verbale n. 1 del 14 aprile 2025; (ii) il verbale n. 2 del 8 maggio 2025; (iii) il verbale n. 1T del 5 giugno 2025; (iv) il verbale n. 2T del 25 giugno 2025; (v) il verbale n. 3T del 6 agosto 2025, comprensivo della scheda punteggi ivi allegata; (vi) il verbale n. 4T del 7 agosto 2025; (vii) il verbale di gara n. 5 T/E del 29 agosto 2025; (viii) il verbale n. 6 T/E del 8 ottobre 2025, comprensivo della relativa graduatoria e della proposta di aggiudicazione; - della valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria operata nel corso della seduta del 8 ottobre 2025; - della comunicazione del Comune di Cagliari prot. n. 251163/2025 del 29 agosto 2025, contenente la richiesta di giustificazioni per la verifica di anomalia dell’offerta (doc. 25); - di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio; - nonché di ogni altro atto e provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguenziale; con espressa richiesta di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto stipulato nelle more del giudizio tra il Comune di Cagliari e l’impresa individuale Energy Project di Terenzio Alio e di subentro della ricorrente nel contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 29 marzo 2026: per l’ulteriore annullamento previa adozione di idonee misure cautelari degli stessi atti già impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico, unitamente agli atti di gara e alla valutazione di equivalenza del contratto collettivo applicato dall’aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa individuale controinteressata, i verbali di gara, il diniego parziale di accesso e, con motivi aggiunti, la valutazione di congruità dell’offerta e la richiesta di giustificazioni sull’anomalia. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha dedotto, in particolare, la violazione degli artt. 11, commi 3 e 4, 57 e 110 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 4 e 5 dell’Allegato I.01, della lex specialis e dell’art. 83 del capitolato, oltre a difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti. La contestazione riguardava l’applicazione, da parte dell’aggiudicataria, del CCNL C030, diverso dal CCNL C049 dichiarato in gara, senza una valida dichiarazione di equivalenza, nonché il mancato rispetto dei minimi retributivi del CCNL C049, che sarebbe risultato da buste paga e denunce Uniemens. Secondo la ricorrente, tali circostanze avrebbero imposto l’esclusione dell’aggiudicataria e l’annullamento dell’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha deciso il ricorso per motivi aggiunti con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e lo ha respinto. Il Collegio ha rilevato che il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello scelto dall’aggiudicataria risultano sottoscritti, per la parte sindacale, dalle medesime organizzazioni dei lavoratori e, per la parte datoriale, dalle medesime organizzazioni, oltre a riferirsi allo stesso sottosettore CNEL C01, relativo al comparto metalmeccanico e all’installazione di impianti. Ricorrendo tali presupposti, opera la presunzione di equivalenza prevista dall’art. 3 dell’Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023; non era quindi necessario un ulteriore esame delle buste paga ai fini della verifica dell’equivalenza. La ricorrente non ha inoltre dimostrato l’effettiva applicazione del CCNL C030, poiché la coincidenza della voce “paga base” con alcuni minimi retributivi non è sufficiente senza considerare il complessivo rapporto di lavoro, l’anzianità e gli ulteriori istituti retributivi. Il rispetto dei minimi deve essere valutato considerando anche l’elemento distinto della retribuzione e le specifiche riduzioni previste dal CCNL C049. Il TAR ha inoltre precisato che la dichiarazione di equivalenza costituisce un impegno programmatico riferito alla fase di esecuzione del contratto: l’eventuale violazione concreta dei minimi retributivi o l’applicazione di un diverso CCNL rispetto a quello dichiarato rileva, di regola, nella fase esecutiva e può determinare l’esercizio di rimedi civilistici, ma non comporta automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione. Le spese sono state compensate; è stata respinta anche la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, non ravvisandosi abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti e le parti siano state sentite.

  • art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Impone all’operatore economico di impegnarsi ad applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante oppure di rendere una dichiarazione di equivalenza delle tutele; la dichiarazione è verificata secondo l’art. 110 e l’Allegato I.01.

  • art. 110, commi 1, 4 e 5, d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica dell’equivalenza delle tutele e il controllo dell’offerta, secondo le modalità richiamate dall’art. 11, comma 4.

  • art. 3 Allegato I.01 al d.lgs. 36/2023

    Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

    La coincidenza delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e l’appartenenza dei contratti al medesimo sottosettore, unitamente alla corrispondenza del contratto alla dimensione o natura giuridica dell’impresa, fondano la presunzione di equivalenza delle tutele.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina della responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede un abuso dell’attività processuale, non ravvisato nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la dichiarazione di equivalenza dei CCNL beneficia della presunzione prevista dall’art. 3 dell’Allegato I.01 quando i contratti riguardano il medesimo sottosettore, sono sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e il contratto applicato corrisponde alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.
  • Quando opera la presunzione normativa di equivalenza tra CCNL, la stazione appaltante non è tenuta a svolgere un’ulteriore verifica fondata sull’esame analitico delle buste paga dell’aggiudicatario, salvo che siano dedotti e dimostrati elementi idonei a superare tale presunzione.
  • La mera coincidenza della voce “paga base” riportata nei cedolini con i minimi retributivi di un diverso CCNL non dimostra, da sola, l’applicazione di quel contratto né la violazione dei minimi del contratto dichiarato; occorre considerare il complessivo rapporto di lavoro, l’anzianità dei lavoratori e tutti gli istituti retributivi applicabili.
  • La dichiarazione di equivalenza delle tutele resa in gara costituisce un impegno programmatico dell’operatore economico per la fase di esecuzione. La sua eventuale violazione concreta, mediante mancato rispetto dei minimi retributivi o applicazione di un CCNL diverso da quello dichiarato, rileva nella fase esecutiva e può giustificare l’esercizio dei rimedi civilistici, senza determinare automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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