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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-480/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 aprile 2020. — AS „PrivatBank” contro Finanšu un kapitāla tirgus komisija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Ambito di applicazione materiale e personale – Servizi di pagamento forniti in una valuta diversa dall’euro o dalla valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro – Servizi di pagamento forniti da un ente creditizio – Mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un ordine di pagamento – Responsabile – Procedura di vigilanza prudenziale – Procedure di reclamo – Ricorsi extragiudiziali – Autorità competenti. — Causa C-480/18

Giurisprudenza europea62018CJ0480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i confini dell’armonizzazione della direttiva 2007/64 in materia di servizi di pagamento. Gli Stati membri possono estendere a servizi in valuta di paesi terzi le procedure amministrative di reclamo e sanzione, ma le regole di vigilanza del titolo II si applicano solo agli istituti di pagamento, non agli enti creditizi. Le autorità competenti per reclami e sanzioni non possono sostituirsi agli organi di composizione delle controversie nel decidere la responsabilità sostanziale ex articolo 75, e un lodo arbitrale può essere solo un elemento valutabile secondo il diritto processuale nazionale.

Ambito applicativo della direttiva sui servizi di pagamento e limiti dei poteri dell’autorità nazionale di vigilanza/reclamo in relazione a servizi denominati in valuta di paesi terzi e alla responsabilità per mancata esecuzione di un ordine di pagamento.

La questione giuridica

Se la direttiva 2007/64/CE consenta a uno Stato membro di estendere alla prestazione di servizi di pagamento in valuta di un paese terzo le procedure di reclamo/sanzione e, se del caso, se l’autorità competente possa esercitare su tali servizi poteri di vigilanza e sanzione; se detta autorità possa inoltre decidere la controversia sostanziale tra pagatore e prestatore sulla responsabilità ex articolo 75; e se debba tenere conto di un lodo arbitrale reso tra le parti.

Principio di diritto

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE non impedisce allo Stato membro di attribuire all’autorità nazionale competente il potere di esaminare reclami e irrogare sanzioni per servizi di pagamento eseguiti nella valuta ufficiale di un paese terzo, poiché tali servizi non rientrano nell’armonizzazione della direttiva; tuttavia gli articoli 20 e 21 si applicano solo agli istituti di pagamento e non agli enti creditizi. Inoltre, le procedure di reclamo e sanzione degli articoli 80-82 non autorizzano l’autorità a decidere il merito delle controversie tra utente e prestatore sulla responsabilità ex articolo 75, riservate ai ricorsi extragiudiziali dell’articolo 83 e al giudice nazionale; un lodo arbitrale può essere considerato nelle procedure amministrative solo nei limiti dell’autonomia processuale nazionale e senza pregiudicare finalità, diritti di difesa e autonomia dei poteri dell’autorità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva 2009/111/CE
  • Articoli 2, paragrafo 2, 20, 21, 51, 75, 80, 81, 82, 83 e 86 della direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva 2015/2366/UE
  • Direttiva 2006/48/CE

Responsabilità e vigilanza nei servizi di pagamento in valuta di paesi terzi

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Corte suprema lettone) nel contesto di una controversia tra PrivatBank AS, ente creditizio lettone, e la Commissione dei mercati finanziari e dei capitali. La Corte è chiamata a chiarire l’articolazione tra l’ambito di applicazione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, le competenze dell’autorità nazionale competente e la disciplina della responsabilità per mancata esecuzione di un ordine di pagamento.

Fatti del procedimento principale

Il caso riguarda un ordine di pagamento impartito da Forcing Development Ltd a PrivatBank per trasferire USD 394138,12 verso un conto presso Snoras Bank AB in Lituania. Nello stesso giorno in cui fu disposto il pagamento, la banca centrale lituana impose a Snoras una moratoria e il divieto di prestare servizi finanziari. PrivatBank inoltrò comunque l’ordine e trasferì i fondi sul proprio conto di corrispondenza presso Snoras, ma la banca lituana bloccò le somme e non eseguì il pagamento né restituì i fondi.

Successivamente, su reclamo di Forcing Development, la Commissione dei mercati ritenne PrivatBank responsabile ai sensi dell’articolo 99 della legge lettone sui servizi di pagamento, le impose misure correttive sul sistema di controllo interno e le irrogò un’ammenda. La decisione fu confermata in sede amministrativa, mentre un tribunale arbitrale, nel frattempo adito da Forcing Development, aveva respinto la domanda ritenendo che PrivatBank avesse adempiuto ai propri obblighi avendo trasferito i fondi a Snoras.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2007/64/CE, poi abrogata dalla direttiva (UE) 2015/2366 ma ancora applicabile ratione temporis. Sono centrali in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, che delimita l’applicazione dei titoli III e IV ai servizi di pagamento in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro;
  • gli articoli 20 e 21, relativi alla designazione delle autorità competenti, alla vigilanza sugli istituti di pagamento e al potere sanzionatorio;
  • gli articoli 75, 80, 81, 82 e 83, che disciplinano, rispettivamente, la responsabilità per mancata o inesatta esecuzione, le procedure di reclamo, le sanzioni e i ricorsi extragiudiziali;
  • l’articolo 51, che consente, per gli utenti non consumatori, deroghe convenzionali ad alcune disposizioni, tra cui l’articolo 75.

La Corte considera anche i considerando 8, 11, 14, 20, 46, 50, 51 e 52, utili per interpretare la distinzione tra enti creditizi e istituti di pagamento e la diversa finalità delle procedure di reclamo e dei ricorsi extragiudiziali.

Prima questione: servizi in valuta di paese terzo

La Corte afferma che l’articolo 2, paragrafo 2, non osta a una normativa nazionale che attribuisca all’autorità di cui all’articolo 82 il potere di esaminare reclami e irrogare sanzioni anche per servizi di pagamento forniti nella valuta ufficiale di un paese terzo. La ragione è che la direttiva non ha armonizzato tale categoria di servizi; pertanto, gli Stati membri restano liberi di estendere loro, in via nazionale, il meccanismo di reclamo e sanzione previsto per i servizi rientranti nell’ambito armonizzato.

Seconda questione: vigilanza prudenziale e ambito soggettivo

Quanto agli articoli 20 e 21, la Corte precisa che essi riguardano la vigilanza sugli istituti di pagamento e non sugli enti creditizi. Tale conclusione deriva sia dal testo delle disposizioni, sia dai considerando 8 e 11, che mantengono gli enti creditizi sotto il diverso regime prudenziale della direttiva 2006/48/CE. Poiché PrivatBank è un ente creditizio e non un istituto di pagamento, gli articoli 20 e 21 non le sono applicabili ratione personae; per questo la Corte dichiara che non occorre rispondere oltre alla seconda questione nel merito richiesto.

Terza questione: limiti delle procedure di reclamo e sanzione

La Corte distingue nettamente tra:

  • le procedure di reclamo e sanzionatorie degli articoli 80-82, volte a garantire il rispetto delle norme di attuazione della direttiva e a consentire l’irrogazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • i ricorsi extragiudiziali dell’articolo 83, che mirano invece alla composizione delle controversie tra utenti e prestatori di servizi di pagamento sui diritti e obblighi derivanti dalla direttiva.

Ne consegue che l’autorità competente ai sensi degli articoli 80-82 non può risolvere, come farebbe un organo di composizione delle controversie, il conflitto tra pagatore e prestatore sulla responsabilità sostanziale per mancata o inesatta esecuzione di un ordine di pagamento ai sensi dell’articolo 75. L’autorità può tuttavia applicare le norme nazionali di attuazione dell’articolo 75 per valutare la fondatezza del reclamo e, se del caso, sanzionare la violazione. Se uno Stato membro concentra in capo alla medesima autorità sia le funzioni di reclamo e sanzione sia quelle di ricorso extragiudiziale, tali competenze devono comunque restare separate e esercitate nell’ambito procedurale proprio di ciascuna.

La Corte aggiunge che, nel caso concreto, Forcing Development è un’impresa e non un consumatore; perciò poteva operare la deroga convenzionale prevista dall’articolo 51. Spetta però al giudice nazionale verificare la compatibilità del contratto con la normativa interna di attuazione, letta alla luce del considerando 20.

Quarta questione: rilevanza del lodo arbitrale

La Corte osserva che la direttiva 2007/64 non disciplina il valore probatorio di un lodo arbitrale nell’ambito delle procedure di reclamo e sanzione. In applicazione dell’autonomia processuale degli Stati membri, il legislatore nazionale può consentire all’autorità competente di tenerne conto, purché ciò non comprometta:

  • l’oggetto e le finalità delle procedure di reclamo e sanzione;
  • i diritti della difesa;
  • l’esercizio autonomo dei poteri attribuiti all’autorità.

Il controllo concreto di tali condizioni è rimesso al giudice del rinvio.

Dispositivo

La Corte conclude dichiarando che:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, non osta alla competenza nazionale a conoscere reclami e a irrogare sanzioni per servizi in valuta di paese terzo;
  • gli articoli 20 e 21 non si applicano agli enti creditizi;
  • gli articoli 80-82 non autorizzano l’autorità a decidere la controversia sostanziale sulla responsabilità ex articolo 75, che va trattata nel quadro dell’articolo 83 e del ricorso giurisdizionale nazionale;
  • l’autorità può prendere in considerazione un lodo arbitrale solo entro i limiti posti dal diritto processuale nazionale e dal rispetto dell’effettività della disciplina UE.

Come è indicizzato

Materieservizi di pagamentovigilanza prudenzialereclami amministrativi e sanzioniricorsi extragiudizialiresponsabilità del prestatore di servizi di pagamento

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