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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06323/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2006. La società contribuente aveva contestato, in origine, la motivazione della cartella; l’Agenzia aveva replicato anche sul merito, sostenendo che un credito IVA di euro 108.117/108.120, maturato in un periodo precedente e già utilizzato a scomputo nel 2005, non poteva essere nuovamente esposto nella dichiarazione 2006. Dopo una pregressa decisione favorevole alla contribuente su anni d’imposta anteriori (2004-2005), divenuta definitiva, la CTR, nel giudizio riassunto, ha ritenuto che quel giudicato esterno imponesse di considerare definitivamente accertato il credito, ma che esso fosse già stato utilizzato nel 2005 e quindi non potesse essere riproposto nel 2006. In cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 54-bis e 74-bis d.P.R. n. 633/1972, in combinato con art. 2 d.l. n. 347/2003, art. 52 l. fall., art. 2741 c.c. e principio di par condicio creditorum, sostenendo che il credito di euro 108.117, sorto nella frazione posteriore dell’anno 2004, sarebbe stato comunque compensabile secondo le regole IVA ordinarie e non assorbito dal regime concorsuale del debito originario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che la ricorrente muoveva una censura che non colpiva efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza CTR n. 18/4/2012, resa definitiva da Cass. n. 25897/2020. Secondo la Corte, il principio di diritto affermato nella precedente pronuncia di legittimità e il fatto giuridico accertato nel giudizio pregiudiziale operavano su piani diversi: la CTR del giudizio odierno aveva correttamente preso atto che il credito IVA era stato già riconosciuto e utilizzato nel 2005, sicché non poteva essere ulteriormente riportato nelle dichiarazioni successive. Non essendovi spazio per un nuovo accertamento in sede di legittimità sul credito ormai coperto da giudicato, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata dalla ricorrente come base del controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA; la Corte non ne svolge un’interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura non supera la ratio del giudicato esterno.

  • art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione alla disciplina IVA applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria; la Corte non ne modifica la portata, ma afferma che la questione è ormai coperta da giudicato esterno.

  • art. 2 d.l. n. 347/2003

    richiamato dalla ricorrente in combinato con la disciplina IVA e concorsuale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 52 legge fallimentare

    evocato dalla ricorrente per sostenere la regola concorsuale dell’insinuazione al passivo; la Corte non affronta il tema nel merito.

  • art. 2741 c.c.

    richiamato quale fondamento del principio di par condicio creditorum; la Corte non lo applica direttamente, ritenendo assorbente il giudicato esterno.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sottolineare la definitività della precedente sentenza e l’efficacia del giudicato esterno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata si fonda su un giudicato esterno formatosi in un giudizio pregiudiziale, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio; una censura che ignori l’effetto del giudicato è inammissibile.
  • Il giudicato esterno copre il fatto giuridico definitivamente accertato nel giudizio precedente e impedisce un nuovo accertamento in sede di legittimità sul medesimo punto decisivo.
  • Il principio di diritto affermato in una precedente pronuncia di cassazione e il fatto accertato con sentenza passata in giudicato operano su piani distinti: la loro coesistenza non determina di per sé contraddizione se il giudice del nuovo processo si limita a prenderne atto correttamente.
  • Non è consentito riportare e utilizzare nuovamente in dichiarazione un credito già definitivamente accertato e già impiegato nel periodo d’imposta in cui è stato correttamente utilizzato, salvo diversa specifica base normativa o un diverso accertamento non coperto da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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