Sentenza del 29/05/2017 n. 3791 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Base imponibile - Cessione d'azienda - Avviamento - Determinazione del valore - Criteri - Motivazione dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione del valore dell'avviamento e la motivazione dell'atto impositivo. In particolare, ha dedotto che l'Amministrazione avesse attribuito all'avviamento un valore eccessivo senza considerare adeguatamente il calo del fatturato nell'anno della compravendita, pari al 9,5% della media del triennio precedente, e la riduzione del reddito dichiarato. È stata inoltre contestata una presunta carenza di motivazione dell'avviso.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata rideterminata considerando la diminuzione del fatturato e del reddito. Poiché l'avviamento rappresenta la potenzialità dell'azienda di produrre reddito negli anni futuri, tali elementi hanno giustificato una riduzione di circa il 12% rispetto al valore dell'avviamento originariamente accertato. È stata invece esclusa la carenza di motivazione dell'avviso, ritenuto sufficientemente chiaro nell'indicare le ragioni di fatto e di diritto della rettifica e idoneo a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. L'esito è quindi favorevole solo parzialmente al contribuente, limitatamente alla rideterminazione del valore.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda
Ai fini dell'imposta di registro, il valore dell'azienda deve essere determinato considerando anche l'avviamento, purché la valutazione sia coerente con la capacità prospettica dell'azienda di produrre reddito.
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
L'atto è adeguatamente motivato quando espone le ragioni di fatto e di diritto della rettifica in modo tale da permettere al contribuente di comprendere la maggiore pretesa, contestarla e predisporre le proprie difese. Non è necessaria una motivazione ulteriore se questi requisiti sono rispettati.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'avviamento occorre considerare non solo i risultati storici, ma anche gli indicatori economici dell'azienda prossimi alla cessione e la sua effettiva capacità prospettica di produrre reddito.
- Un calo significativo del fatturato o del reddito può giustificare una riduzione del valore dell'avviamento accertato, soprattutto se l'Amministrazione non contesta puntualmente tali dati.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di individuare con chiarezza i criteri e i presupposti della rettifica; non è necessario che l'atto risponda preventivamente a ogni possibile argomentazione difensiva.
- In caso di contestazione del valore di un'azienda, è utile produrre dati contabili, trend di fatturato, redditività, reddito dichiarato e ogni elemento idoneo a dimostrare una minore capacità reddituale futura.
- L'accoglimento parziale della contestazione può comportare una riduzione della base imponibile senza necessariamente determinare l'annullamento integrale dell'avviso.
Testo integrale
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