Cassazione Penale, Sentenza n. 46752/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000, con riferimento all'art. 81 c.p.), deducendo: 1) mancanza di dolo/insufficienza degli indizi a provare la consapevolezza dell'inesistenza delle fatture, in considerazione dei prezzi di mercato, della collaborazione fornita, dei pagamenti con bonifico/assegni e del limitato incidenza (30%) degli acquisti contestati sul fatturato; 2) erronea valutazione delle annualità 2014 e 2015, perché la Tenenza di finanza aveva decurtato tali importi e non aveva effettuato accertamenti né redatto PVC per quegli anni, sicché tali annualità - a detta del ricorrente - dovevano essere sottratte alla valutazione penale; 3) dedotta violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 con riguardo alla confisca per le medesime annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito motivazione solida e non manifestamente illogica sulla sussistenza del dolo: la pluralità e durata dei rapporti con fornitori sospetti, l'opacità delle dichiarazioni del Poggesi, l'irreperibilità dei rappresentanti legali, l'assenza di contabilità e adempimenti fiscali delle società emittenti, incongruenze documentali e anomalie bancarie erano indici sufficienti della consapevolezza dell'uso di fatture "cartiere". Quanto alle annualità 2014-2015, la Corte ha ribadito l'autonomia del processo penale rispetto a quello tributario: la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento non impedisce al giudice penale di utilizzare gli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza per provare l'evasione e irrogare la confisca; gli accertamenti della GdF hanno reso agevole il calcolo dell'imposta evasa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in combinato disposto con la norma penale per la determinazione della pena (alla stregua della condanna inflitta con rito abbreviato).
art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reato relativo a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti)
La Corte ha ritenuto provati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato: l'utilizzo in dichiarazione di fatture emesse da soggetti privi di struttura contabile e amministrativa e le circostanze indiziarie (irreperibilità, assenza di contabilità, anomalie bancarie, ripetuti rapporti) consentono di inferire la consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.
art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000 (confisca per equivalente)
La Corte ha ammesso la confisca anche per le annualità contestate sulla base degli accertamenti della Guardia di finanza, ritenendo che l'assenza di formale accertamento tributario da parte dell'Agenzia non precluda la quantificazione dell'imposta evasa ai fini della confisca nel processo penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: imposizione delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende, qui fissato in euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che l'inammissibilità del ricorso derivi da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha inciso sulla statuizione sulle spese e sulla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La prova del dolo per l'utilizzo di fatture "cartiere" può fondarsi su un quadro complessivo di indizi: ripetuti e duraturi rapporti con fornitori fittizi, irreperibilità dei rappresentanti, assenza di contabilità e anomalie documentali e bancarie costituiscono elementi idonei a fondare la consapevolezza dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.
- In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione libera del merito: le critiche che mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito sono inammissibili se la motivazione è congrua e priva di illogicità manifesta.
- L'autonomia tra processo tributario e processo penale implica che la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento non impedisce al giudice penale di utilizzare elementi investigativi (es. attività della Guardia di finanza) per provare l'evasione e per determinare l'ammontare da confiscare.
- L'assenza di un PVC o di un accertamento tributario formale per alcune annualità non esclude automaticamente la responsabilità penale se esistono altri elementi probatori diretti o indiziari idonei a dimostrare il reato per quegli esercizi.
- In processi con rito abbreviato i giudici possono utilizzare gli atti di indagine e gli elementi raccolti dagli organi investigativi come fonte probatoria; la difesa dovrebbe quindi puntare a dimostrare specifiche lacune o contraddizioni negli elementi indiziari e a documentare la genuinità delle operazioni (prove di esistenza del fornitore, corrispondenza tra prestazioni e pagamenti, documentazione contabile completa).
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