Cassazione Penale, Ordinanza n. 24573/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, destinatario di una sentenza di condanna della Corte di appello di Bari del 25/03/2025, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Dalla motivazione della Suprema Corte emerge che il motivo era sostanzialmente una riproposizione delle doglianze già avanzate ed era volto, in realtà, a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto che la censura non fosse formulata in termini consentiti in sede di legittimità, perché mirava a un sindacato sul merito non deducibile in cassazione, e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua e immune dal vizio denunciato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato implicitamente quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste di vizi di motivazione o di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare motivi già dedotti senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice territoriale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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