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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 6/2025 emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata il 15.01.2025, nel procedimento avente r.g. 1003/2023

Giustizia amministrativa202500752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e regolarmente notificata all'amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la formazione del giudicato, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, prima della proposizione del ricorso. L'amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e fondato, accertando l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato. Ha ordinato al Ministero e alle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pesaro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituiva la base normativa del beneficio economico riconosciuto al ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro; il TAR ne ordina l'attuazione nei limiti stabiliti dalla sentenza da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per il pagamento di somme dovute da un'amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni senza adempimento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e siano decorsi inutilmente 120 giorni, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • L'amministrazione che non abbia eseguito un giudicato e si costituisca soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa, non può impedire l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine giudiziale di integrale esecuzione.
  • In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere investito del compito di adottare tutti gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari all'adempimento, direttamente o tramite funzionario delegato e con il coinvolgimento delle strutture amministrative competenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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