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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17894/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 3 febbraio 2025, è stato dichiarato inammissibile. Dalla motivazione emerge che la questione dedotta era di natura processuale: la difesa sosteneva che dovesse essere rinnovata la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello e che andasse concessa la rimessione in termini per formulare la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello. La Corte ha però rilevato che l'imputato aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione e che la nomina del nuovo difensore era sopravvenuta solo dopo la scadenza del termine utile per richiedere la trattazione orale; perciò la Corte territoriale aveva correttamente rigettato l'istanza difensiva. La Cassazione ha quindi ritenuto il motivo manifestamente infondato e, per tale ragione, inammissibile.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non si possa ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un motivo manifestamente infondato, specie se la doglianza contrasta con gli atti processuali richiamabili dalla Corte per la verifica della questione dedotta.
  • Se l'imputato ha ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, la regolarità della vocatio in iudicium non può essere contestata invocando la sola successiva nomina di un nuovo difensore, quando questa intervenga dopo la scadenza del termine per richiedere la trattazione orale.
  • La richiesta di rinnovazione della notificazione e di rimessione in termini per la trattazione orale può essere legittimamente rigettata quando non vi sia un vizio della notificazione e la decadenza sia dipesa da una nomina difensiva tardiva.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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