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Sentenza

Sentenza n. 361/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1488 del 6 novembre 2023, pubblicato in data 9 novembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero e del relativo allegato B nella parte in cui ha collocato tra i non ammessi il progetto della ricorrente; - ove occorrer possa: del Decreto Ministeriale n. 1257 del 30 novembre 2021 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha disciplinato le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie di cui alla L. n. 338 del 14 novembre 2000, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione Bonifiche Ferraresi il 15/3/2024: -del verbale del 26 giugno 2023 a firma della Commissione Paritetica, che cita il verbale n.13/23 del 20/04/2023 nel quale sono riportate le motivazioni sottese alla dichiarazione di inammissibilità dell'intervento della Fondazione ricorrente, ottenuto in data 21 dicembre 2023 a seguito di apposita istanza di accesso agli atti; -nonché dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, di seguito elencati:

Giustizia amministrativa202400125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca che ha collocato tra i non ammessi il progetto della ricorrente, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il verbale della Commissione Paritetica recante le ragioni dell'inammissibilità

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale che aveva collocato tra i non ammessi il proprio progetto nell'ambito della procedura per l'accesso al cofinanziamento di interventi destinati alla realizzazione di strutture residenziali universitarie, nonché il decreto ministeriale disciplinante la procedura e gli atti presupposti. Con motivi aggiunti aveva impugnato il verbale della Commissione Paritetica del 26 giugno 2023, richiamante il verbale n. 13/23 del 20 aprile 2023, acquisito mediante accesso agli atti, nel quale erano indicate le ragioni dell'inammissibilità dell'intervento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato formalmente di rinunciare al ricorso, come preannunciato con deposito del 16 dicembre 2025. Cassa Depositi e Prestiti aveva inoltre chiesto di essere estromessa dal giudizio, ma tale istanza è stata ritenuta inammissibile per l'assenza di una delle ipotesi legali di estromissione previste dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di estromissione proposta da Cassa Depositi e Prestiti, rilevando che non ricorreva alcuna delle ipotesi legali di estromissione. Ha quindi preso atto della rinuncia al ricorso, resa in udienza e ritualmente documentata. Ai sensi dell'art. 84 c.p.a., la rinuncia può essere effettuata in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, con conoscenza formale da parte delle altre parti; il processo si estingue quando le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono. Poiché le controparti non hanno manifestato opposizione, il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, in favore delle amministrazioni convenute.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia

    La rinuncia è valida se proviene dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è formalmente portata a conoscenza delle altre parti e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione; in tal caso il processo si estingue.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiarare l'estinzione del giudizio

    La rinuncia al ricorso, quando ritualmente proposta e non opposta, determina l'estinzione del processo.

  • art. 108 c.p.c.

    Richiamato tra le ipotesi legali di estromissione dal giudizio, non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 109 c.p.c.

    Richiamato tra le ipotesi legali di estromissione dal giudizio, non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato tra le ipotesi legali di estromissione dal giudizio, non ravvisate nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso può essere formulata in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, anche oralmente in udienza purché risulti dal verbale.
  • La rinuncia determina l'estinzione del giudizio quando sia stata formalmente portata a conoscenza delle altre parti e nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si opponga ritualmente.
  • L'estromissione dal giudizio è ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge; una richiesta non riconducibile alle ipotesi disciplinate dagli artt. 108, 109 e 111 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell'art. 84 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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