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Sentenza

Sentenza del 15/09/2021 n. 4083 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tares - Obiettive condizioni di inutilizzabilità di locali o aree - Esonero da tassazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'esonero dalla Tares/Tarsu per locali/aree ritenuti oggettivamente inutilizzabili; la questione verteva sull'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e sui requisiti probatori e dichiarativi necessari (in particolare se la situazione di inutilizzabilità dovesse sussistere per l'intero anno e se fosse necessario indicarla nella dichiarazione originaria o in una successiva variazione).

La decisione

La giurisprudenza conferma che l'esenzione è ammessa solo se l'immobile è caratterizzato da uno status di oggettiva inutilizzabilità nel corso dell'anno tributario e solo se il contribuente ha indicato, nella dichiarazione originaria o in una dichiarazione di variazione successiva, le circostanze anche sopravvenute che hanno determinato tale inutilizzabilità. In mancanza di tali condizioni (assenza di inutilizzabilità continua nell'anno o mancanza di dichiarazione/elementi probatori), l'esenzione viene negata.

Norme richiamate

  • art. 62, co. 2, d.lgs. n. 507/1993

    Stabilisce il presupposto per l'esenzione Tarsu (applicabile anche alla Tares): l'immobile deve essere oggettivamente inutilizzabile durante l'anno; l'esenzione è subordinata all'indicazione della circostanza nella dichiarazione originaria o in quella di variazione.

  • Cass. 10545/2017

    Conferma il principio che l'esenzione richiede inutilizzabilità oggettiva annuale e dichiarazione del contribuente.

  • Cass. 26637/2017

    Ribadisce i requisiti di continuità dell'inutilizzabilità e l'onere dichiarativo del contribuente per ottenere l'esenzione.

  • Cass. 22130/2017

    Conferma l'orientamento che l'assenza di dichiarazione o di prova della condizione per l'intero anno comporta il rigetto dell'esenzione.

  • Cass. 21276/2004

    Precedente che attribuisce rilievo probatorio e dichiarativo alla richiesta di esonero per inutilizzabilità.

  • CTR Lazio 3312/2019

    Conferma in sede regionale i medesimi principi: esigenza di inutilizzabilità oggettiva annuale e relativa dichiarazione.

  • CTP Campania 3554/2021

    Decisione di merito che applica il principio rafforzando l'onere probatorio a carico del contribuente.

Massime di principio

  • L'esenzione per locali o aree inutilizzabili è ammessa solo se l'inutilizzabilità è oggettiva e sussiste per l'intero anno tributario: temporanee o parziali inutilizzabilità non bastano.
  • Il contribuente deve indicare la condizione nella dichiarazione originaria o in una successiva dichiarazione di variazione; l'omessa indicazione può precludere l'esenzione.
  • L'onere della prova circa l'inutilizzabilità e la sua durata è a carico del contribuente: serve documentazione (es. provvedimenti di inagibilità, ordinanze, permessi/impedimenti, certificazioni tecniche).
  • Le amministrazioni comunali possono negare l'esenzione se manca continuità nell'inutilizzabilità o se la dichiarazione/documentazione è carente; il contribuente può impugnare ma deve fornire elementi probatori solidi.
  • In situazioni sopravvenute è possibile ottenere l'esonero se la variazione viene dichiarata tempestivamente nella prevista dichiarazione di variazione e la condizione si riferisce effettivamente all'anno considerato.
  • Per ridurre il rischio di diniego, il contribuente dovrebbe presentare subito la variazione, conservare e produrre documentazione chiara e datata che dimostri l'inutilizzabilità per l'intero periodo richiesto.

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