Sentenza del 15/09/2021 n. 4083 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tares - Obiettive condizioni di inutilizzabilità di locali o aree - Esonero da tassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esonero dalla Tares/Tarsu per locali/aree ritenuti oggettivamente inutilizzabili; la questione verteva sull'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 e sui requisiti probatori e dichiarativi necessari (in particolare se la situazione di inutilizzabilità dovesse sussistere per l'intero anno e se fosse necessario indicarla nella dichiarazione originaria o in una successiva variazione).
La decisione
La giurisprudenza conferma che l'esenzione è ammessa solo se l'immobile è caratterizzato da uno status di oggettiva inutilizzabilità nel corso dell'anno tributario e solo se il contribuente ha indicato, nella dichiarazione originaria o in una dichiarazione di variazione successiva, le circostanze anche sopravvenute che hanno determinato tale inutilizzabilità. In mancanza di tali condizioni (assenza di inutilizzabilità continua nell'anno o mancanza di dichiarazione/elementi probatori), l'esenzione viene negata.
Norme richiamate
art. 62, co. 2, d.lgs. n. 507/1993
Stabilisce il presupposto per l'esenzione Tarsu (applicabile anche alla Tares): l'immobile deve essere oggettivamente inutilizzabile durante l'anno; l'esenzione è subordinata all'indicazione della circostanza nella dichiarazione originaria o in quella di variazione.
Cass. 10545/2017
Conferma il principio che l'esenzione richiede inutilizzabilità oggettiva annuale e dichiarazione del contribuente.
Cass. 26637/2017
Ribadisce i requisiti di continuità dell'inutilizzabilità e l'onere dichiarativo del contribuente per ottenere l'esenzione.
Cass. 22130/2017
Conferma l'orientamento che l'assenza di dichiarazione o di prova della condizione per l'intero anno comporta il rigetto dell'esenzione.
Cass. 21276/2004
Precedente che attribuisce rilievo probatorio e dichiarativo alla richiesta di esonero per inutilizzabilità.
CTR Lazio 3312/2019
Conferma in sede regionale i medesimi principi: esigenza di inutilizzabilità oggettiva annuale e relativa dichiarazione.
CTP Campania 3554/2021
Decisione di merito che applica il principio rafforzando l'onere probatorio a carico del contribuente.
Massime di principio
- L'esenzione per locali o aree inutilizzabili è ammessa solo se l'inutilizzabilità è oggettiva e sussiste per l'intero anno tributario: temporanee o parziali inutilizzabilità non bastano.
- Il contribuente deve indicare la condizione nella dichiarazione originaria o in una successiva dichiarazione di variazione; l'omessa indicazione può precludere l'esenzione.
- L'onere della prova circa l'inutilizzabilità e la sua durata è a carico del contribuente: serve documentazione (es. provvedimenti di inagibilità, ordinanze, permessi/impedimenti, certificazioni tecniche).
- Le amministrazioni comunali possono negare l'esenzione se manca continuità nell'inutilizzabilità o se la dichiarazione/documentazione è carente; il contribuente può impugnare ma deve fornire elementi probatori solidi.
- In situazioni sopravvenute è possibile ottenere l'esonero se la variazione viene dichiarata tempestivamente nella prevista dichiarazione di variazione e la condizione si riferisce effettivamente all'anno considerato.
- Per ridurre il rischio di diniego, il contribuente dovrebbe presentare subito la variazione, conservare e produrre documentazione chiara e datata che dimostri l'inutilizzabilità per l'intero periodo richiesto.
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