Cassazione Civile, Sentenza n. 18817/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia nasce da un decreto con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per trasferimenti di denaro contante eseguiti in violazione dei limiti di legge, per un importo complessivo molto elevato. Gli interessati avevano proposto opposizione, poi respinta in primo grado e in appello. In un precedente giudizio di legittimità la Cassazione aveva cassato con rinvio limitando il thema decidendum alla sola individuazione del trattamento sanzionatorio concretamente più favorevole tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello aveva però ritenuto più favorevole la disciplina previgente, applicando un raffronto sostanzialmente fondato sul criterio proporzionale e senza svolgere, secondo i ricorrenti, gli apprezzamenti di fatto imposti dall'art. 67 d.lgs. 231/2007. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 67 d.lgs. 231/2007 per mancata esecuzione del giudizio di comparazione imposto dal rinvio; omessa considerazione della continuazione e degli istituti del concorso formale/reiterazione; omessa pronuncia sul punto; nullità per motivazione inesistente o apparente; falsa applicazione delle norme sanzionatorie per avere escluso l'applicazione della disciplina sopravvenuta e per non avere considerato che, in presenza di trasferimenti plurimi contestati unitariamente e importo complessivo superiore alla soglia, la sanzione andava ricompresa nei limiti edittali previsti dalla nuova disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente eseguito la comparazione tra il regime sanzionatorio previgente e quello sopravvenuto, come richiesto dal precedente rinvio. Ha osservato che, una volta accertato in via definitiva l'illecito unico e il relativo importo complessivo, il giudice di rinvio doveva valutare in concreto quale disciplina fosse più favorevole, tenendo conto non solo dei limiti edittali ma anche dei criteri di graduazione della sanzione previsti dall'art. 67 d.lgs. 231/2007. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al decisum e ai principi enunciati dalla Corte di cassazione; la loro violazione integra vizio censurabile.
art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991 conv. in L. n. 197/1991
Vieta il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi oltre la soglia prevista.
art. 5, comma 1, d.l. n. 143/1991 conv. in L. n. 197/1991
Prevedeva, per la violazione del divieto, una sanzione amministrativa pecuniaria parametrata all'importo trasferito, poi modificata nel tempo.
art. 49, comma 1, d.lgs. n. 231/2007
Vieta il trasferimento di denaro contante oltre soglia anche quando effettuato con più pagamenti inferiori artificiosamente frazionati.
art. 63 d.lgs. n. 231/2007
Per le violazioni dell'art. 49 prevede una sanzione pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, quintuplicata nel minimo e nel massimo per importi superiori a 250.000 euro.
art. 67 d.lgs. n. 231/2007
Impone di considerare ogni circostanza rilevante ai fini della graduazione della sanzione e, al comma 3, estende gli istituti del concorso formale, continuazione e reiterazione.
artt. 8 e 8-bis L. n. 689/1981
Richiamati dall'art. 67, comma 3, come regole applicabili in materia di concorso formale, continuazione e reiterazione delle violazioni.
art. 12 preleggi
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la corretta interpretazione sistematica delle norme sanzionatorie.
art. 112 c.p.c.
Invocato per l'omessa pronuncia sulla continuazione.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per asserito vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
Massime di principio
- Quando la Cassazione cassa con rinvio limitando il thema decidendum alla scelta tra due regimi sanzionatori, il giudice di rinvio non può limitarsi a una comparazione astratta dei minimi e massimi edittali, ma deve verificare in concreto quale disciplina risulti più favorevole in relazione alla fattispecie accertata.
- Nel raffronto tra disciplina sanzionatoria previgente e sopravvenuta, la valutazione di maggiore favore deve tener conto anche dei criteri legali di graduazione della sanzione e degli eventuali istituti applicabili alla pluralità delle violazioni, se i relativi presupposti di fatto risultano acquisiti.
- Se l'illecito è stato definitivamente accertato come unico e il relativo importo complessivo è ormai coperto da giudicato, il giudice del rinvio non può rimettere in discussione né la sussistenza della violazione né i criteri di accertamento dell'importo, dovendo limitarsi alla sola quantificazione secondo il regime più favorevole.
- L'inosservanza da parte del giudice di rinvio dei principi fissati dalla sentenza rescindente integra violazione dell'art. 384 c.p.c. e comporta la cassazione della decisione.
- La comparazione tra regimi sanzionatori deve essere effettuata con riferimento al trattamento complessivamente applicabile al caso concreto, non in modo meramente meccanico o atomistico.
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