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Sentenza

Sentenza del 04/08/2017 n. 19553 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sostenendo che il rimborso del credito IVA relativo all'anno 2001 non fosse dovuto. Secondo l'Amministrazione, la mancata presentazione del modello VR avrebbe impedito il rimborso, anche in caso di cessazione dell'attività, e la successiva istanza sarebbe stata comunque tardiva perché presentata oltre il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della società al rimborso. Ha stabilito che, per i periodi anteriori al 2009, la richiesta del rimborso IVA è validamente manifestata mediante l'indicazione del credito e della volontà di ottenere il rimborso nella dichiarazione annuale, attraverso l'apposito quadro. Il modello VR non ha natura costitutiva del diritto, ma costituisce un adempimento necessario per rendere esigibile il credito e avviare il procedimento di rimborso. Poiché il credito era stato indicato nella dichiarazione IVA del 2001, non si applicava il termine biennale di decadenza, bensì il termine ordinario decennale di prescrizione. L'istanza presentata entro tale decennio è stata quindi ritenuta tempestiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30

    Disciplina il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione annuale. La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini della manifestazione del diritto, l'indicazione della richiesta di rimborso nella dichiarazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis

    Disciplina le modalità procedurali per l'esecuzione dei rimborsi IVA. Il modello VR è stato considerato un adempimento funzionale all'esigibilità e all'avvio del procedimento di rimborso, non un requisito costitutivo del diritto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Prevede il termine biennale di decadenza per le domande di rimborso non richieste nella dichiarazione. Tale termine non si applica quando la volontà di ottenere il rimborso sia già stata espressa nella dichiarazione annuale.

  • Codice civile, art. 2946

    Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione. La Corte lo ha ritenuto applicabile ai crediti IVA già richiesti nella dichiarazione annuale, anche se il modello VR è stato presentato successivamente.

Massime di principio

  • L'indicazione del credito IVA e della volontà di chiederne il rimborso nella dichiarazione annuale costituisce, in linea generale, esercizio formale del diritto al rimborso.
  • Gli adempimenti successivi, come la presentazione del modello VR, possono essere necessari per rendere il credito esigibile e avviare la procedura, ma la loro omissione non comporta automaticamente la perdita del diritto sostanziale già esercitato in dichiarazione.
  • Quando il rimborso è stato richiesto nella dichiarazione, non si applica il termine biennale di decadenza previsto per i crediti non chiesti a rimborso; opera invece il termine ordinario decennale di prescrizione.
  • La distinzione fondamentale è tra il momento in cui nasce o viene esercitato il diritto al rimborso e gli adempimenti procedurali necessari per ottenere materialmente il pagamento.
  • La disciplina concreta può dipendere dal periodo d'imposta e dalle modifiche normative applicabili; pertanto, in casi analoghi, occorre verificare il contenuto della dichiarazione, la data di presentazione delle istanze e la normativa vigente all'epoca.

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