Cassazione Penale, Sentenza n. 658/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per minaccia grave, violenza privata e lesioni aggravate nei confronti di Simone Vadalà. I motivi di ricorso deducono: (1) illegittimità della dichiarata procedura in assenza per mancata effettiva conoscenza del processo, nonostante la sola nomina di difensore di fiducia nelle indagini preliminari; (2) vizi motivazionali per presunta illogicità del comportamento dei testi (in particolare Fracella e Vadalà); (3) incompatibilità tra alcune deposizioni e mancata considerazione di testi che avrebbero provato un alibi dell'imputato; (4) incongruenze nella ricostruzione dei fatti relative all'arrivo degli aggressori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la nomina del difensore è stata valutata come accettata ed effettiva, sono stati effettuati tentativi notifica anche all'estero e il plico non reclamato indica che l'imputato aveva conoscenza del procedimento o si era volontariamente sottratto. Gli altri tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché mirano solo a una rivalutazione del materiale probatorio e rientrano nel merito, non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi palese e non opinabili. Conseguenza: la sentenza di merito diventa definitiva; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 1.705,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
La norma consente di procedere in assenza dell'imputato in presenza di taluni indici di conoscenza del procedimento (es. nomina difensore, notifiche, arresto). La Corte ha interpretato che la nomina del difensore vale come indice rilevante solo se è stata accettata ed ha avuto efficacia informativa, creando una presunzione relativa della conoscenza che deve essere verificata nella sua effettività.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione: non è ammessa la semplice rivalutazione del merito e del significato della prova; sono sindacabili solo i vizi di motivazione che evidenzino una manifesta e non discutibile difformità tra il contenuto della prova e quanto enunciato dal giudice.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende).
art. 4, I. n. 110 del 1975
Norma sulle aggravanti relative all'uso di armi; il giudice di primo grado ha escluso l'aggravante con riferimento all'uso della "noccoliera", con consequente proscioglimento da quella specifica imputazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma procedurale relativa ai motivi di ricorso in Cassazione; indicazione formale dei motivi dedotti.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28912/2019 Innaro; Sez. U, n. 23948/2019 Ismail)
Richiamata per il principio secondo cui gli indici di conoscenza del procedimento (fra cui la nomina del difensore) creano solo una presunzione relativa che richiede verifica di effettività; la Corte di cassazione ha applicato questi principi per valutare la legittimità della procedura in assenza.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia non è automaticamente sufficiente a escludere l'assenza: deve risultare che la nomina sia stata effettivamente accettata e abbia consentito un regolare rapporto informativo tra difensore e assistito, oppure sussistano altri elementi concreti idonei a dimostrare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- In Cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che si limitano a richiedere una diversa valutazione delle deposizioni o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- Perché un ricorso per cassazione sia ammissibile quando riguarda la motivazione, è necessario individuare vizi di motivazione chiari, specifici e non opinabili, ad esempio travisamenti riconoscibili della singola dichiarazione rispetto al contenuto effettivo del verbale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza impugnata e comporta, di regola, l'onere delle spese e l'eventuale pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; inoltre, impedisce in radice di far valere successivamente estinzioni del reato intervenute dopo l'appello.
- Nel difendere una posizione simile, è strategico documentare l'effettiva mancata conoscenza del procedimento (prove di assenza di notifiche, mancata accettazione del difensore, prova dell'irreperibilità) oppure individuare vizi di diritto o di motivazione non meramente ricollegabili a una diversa valutazione del materiale probatorio.
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