Sentenza del 09/03/2018 n. 5729 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 28.779,17 relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2001, emessa a seguito di controllo automatizzato per tributi dichiarati ma non versati. S.S. sosteneva che l'iscrizione a ruolo derivasse da un errore nella dichiarazione dei redditi, successivamente corretto mediante dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione favorevole alla contribuente, sostenendo che la correzione fosse stata presentata oltre il termine perentorio previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, e che non fosse più possibile emendare la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, con correzione della motivazione, la possibilità per la contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa fiscale. La dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza e può essere emendata quando contenga errori di fatto o di diritto che abbiano determinato una maggiore imposta, purché il contribuente non abbia già pagato l'importo maggiore. In tal caso, il contribuente può opporsi alla cartella senza essere vincolato dai termini della dichiarazione integrativa. Diversamente, se l'importo maggiore è stato pagato, non è possibile far valere direttamente in giudizio il relativo credito: occorre presentare una specifica istanza di rimborso o di riconoscimento del credito entro i termini decadenziali previsti. Le spese sono state compensate per il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite su una questione precedentemente controversa.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38
La norma non introduce, per il processo tributario, un regime speciale e autonomo rispetto alle disposizioni transitorie sulla durata del termine lungo per impugnare.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Per il giudizio di cassazione in materia tributaria richiama le norme del codice di procedura civile, escludendo l'esistenza di un autonomo giudizio tributario di legittimità.
Legge n. 69 del 2009, art. 58
La riduzione a sei mesi del termine lungo per l'impugnazione non si applica ai giudizi instaurati anteriormente al 4 luglio 2009.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Disciplina il termine per presentare la dichiarazione integrativa con cui correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito, un maggior debito d'imposta o un minor credito. Il termine rileva per la dichiarazione integrativa e per l'eventuale compensazione, ma non impedisce al contribuente di contestare in giudizio una pretesa fiscale fondata su un errore dichiarativo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Prevede il termine di decadenza di quarantotto mesi per chiedere il rimborso dei versamenti diretti. Tale procedura è necessaria quando il contribuente abbia già pagato l'imposta maggiore non dovuta.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Individua i termini entro i quali possono essere corretti gli errori o le omissioni dichiarative che arrecano danno all'Amministrazione finanziaria.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme al diritto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Conferma il carattere impugnatorio del processo tributario, limitato al controllo della legittimità e fondatezza degli specifici atti impositivi impugnabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Opera in via residuale per le istanze di rimborso del contribuente, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA e le relative modalità di esercizio, che non possono essere sostituite da una domanda riconvenzionale nel giudizio contro un atto impositivo.
Massime di principio
- Il contribuente può contestare una cartella o un altro atto impositivo dimostrando che la maggiore imposta deriva da un errore materiale o giuridico contenuto nella dichiarazione, anche se è scaduto il termine per presentare una dichiarazione integrativa.
- La possibilità di correggere la dichiarazione in giudizio riguarda la difesa contro una pretesa fiscale, non la proposizione di una nuova domanda per ottenere un rimborso o il riconoscimento di un credito.
- Se l'imposta maggiore non è stata pagata, l'errore dichiarativo può essere fatto valere direttamente contro la cartella, senza limiti temporali o sostanziali legati alla dichiarazione integrativa, purché l'errore sia provato.
- Se l'imposta maggiore è stata già versata, il contribuente deve utilizzare la procedura di rimborso o di riconoscimento del credito prevista dalla legge e rispettare i relativi termini di decadenza.
- Nel processo tributario non è normalmente possibile introdurre una domanda riconvenzionale del contribuente: il giudizio resta circoscritto alla verifica della pretesa contenuta nell'atto impugnato.
- La dichiarazione fiscale non è intangibile, perché costituisce una dichiarazione di scienza; tuttavia, la correzione deve riguardare errori effettivi incidenti sull'obbligazione tributaria e deve essere adeguatamente documentata.
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