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Sentenza

Sentenza del 02/03/2015 n. 1234 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali ICI - Immobile iscritto al catasto in A/10 - Contribuente residente - Abitazione principale - Aliquota ridotta - Compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’avviso ICI relativo all’anno 2007, contestando sia l’utilizzo di una rendita catastale derivante da una variazione di classamento che non gli sarebbe stata notificata, sia il mancato riconoscimento dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale. L’immobile risultava catastalmente classificato in categoria A/10, normalmente destinata a uffici, ma il contribuente aveva dimostrato mediante certificazione storica anagrafica di risiedervi e di utilizzarlo effettivamente come propria abitazione principale. Il Comune ha sostenuto che il solo classamento catastale in una categoria abitativa fosse requisito indispensabile per l’agevolazione.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l’appello del Comune e ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo al contribuente il diritto all’aliquota ICI agevolata del 4,6 per mille. È stato ritenuto decisivo l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale, comprovato dalla residenza anagrafica, e non il solo dato formale della categoria catastale A/10. La rendita catastale e il classamento non erano più oggetto di contestazione nel giudizio d’appello. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 504/1992

    Le riduzioni e detrazioni dall’imposta spettano per unità immobiliare che sia "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica".

    Il requisito centrale per l’agevolazione ICI è la destinazione effettiva dell’immobile ad abitazione principale del contribuente. La residenza anagrafica costituisce una presunzione, superabile con prova contraria, ma non è sostituita dal solo dato della categoria catastale.

  • Art. 8, commi 2-bis e 2-ter, D. Lgs. n. 504/1992

    Le disposizioni prevedevano riduzioni della base imponibile, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Secondo la decisione, tale disciplina non escludeva automaticamente gli immobili A/10 dall’agevolazione quando fossero effettivamente utilizzati come abitazione principale.

  • D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126

    Le disposizioni abrogative introdotte nel 2008 non sono state applicate perché la controversia riguardava l’annualità ICI 2007.

Massime di principio

  • Ai fini delle agevolazioni per l’abitazione principale, occorre verificare principalmente l’effettiva destinazione dell’immobile e la residenza del contribuente, non soltanto la categoria catastale.
  • Un immobile classificato catastalmente come A/10 non è automaticamente escluso dall’aliquota agevolata se il contribuente dimostra che vi risiede e vi dimora abitualmente.
  • La residenza anagrafica costituisce un importante elemento probatorio, ma l’amministrazione può fornire prova contraria dell’assenza di effettiva dimora o destinazione abitativa.
  • Il Comune non può fondare il diniego dell’agevolazione esclusivamente sul classamento catastale quando la norma applicabile valorizza l’utilizzo concreto dell’immobile come abitazione principale.
  • Le contestazioni relative al classamento e alla rendita catastale devono essere rivolte all’autorità catastale competente; il Comune può invece essere contestato per il calcolo e l’applicazione dell’ICI sulla base di tali dati.

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