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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10142/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per lesioni personali (fatto del 18/03/2015) con contestata recidiva reiterata aggravata. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, richiesta in udienza di appello (23/06/2023) in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022 n.150 ("riforma Cartabia") che ha reso più favorevoli i criteri di conversione tra pena detentiva e pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto ammissibile la richiesta di sostituzione formulata in udienza di appello (confermando il principio che la richiesta può essere presentata non necessariamente con l'atto di gravame, ma al più tardi in sede di discussione in appello). Tuttavia, la Corte ha confermato che la sostituzione delle pene detentive è rimessa al potere discrezionale del giudice, ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte territoriale aveva motivato, seppure sinteticamente, che i numerosi precedenti e la refrattarietà dell'imputato alle condanne impedivano di ritenere soddisfatti i requisiti per l'applicazione della pena sostitutiva, per cui la richiesta è stata legittimamente respinta. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia)

    Contiene modifiche in materia di pene sostitutive e criteri di conversione (art.71 e novità come art.56-quater nella legge 689/1981); l'art.95 dispone l'applicabilità del novum anche ai processi in corso e, come interpretato dalla giurisprudenza, consente che la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive sia formulata al più tardi in sede di udienza di discussione in appello.

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 58)

    «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»

    La sostituzione è rimessa al libero apprezzamento del giudice entro i limiti di legge e secondo i criteri dell'art.133 c.p.; il giudice può rifiutare la sostituzione se sussistono fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni o se non sussistono condizioni di rieducazione/prevenzione.

  • Legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 53)

    Nella disciplina previgente l'art.53 consentiva la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria per pene detentive fino a sei mesi; la riforma ha ampliato la soglia (pene fino a un anno) e modificato i criteri di conversione, rendendo più favorevole la situazione per alcuni imputati.

  • Codice penale, art. 133

    Fissa i criteri per la determinazione della pena (circostanze da valutare: personalità, antecedenti, modalità del fatto, ecc.). Tali criteri devono essere tenuti presenti anche nella valutazione circa l'applicabilità delle pene sostitutive, pur non imponendo che il giudice si pronunci su ciascun criterio singolarmente.

  • Art. 20-bis cod. pen. e art. 56-quater introdotto nella legge n.689/1981

    Norme richiamate nella riforma come riferimenti alle nuove pene sostitutive e ai criteri di conversione; la loro introduzione amplia gli strumenti sostitutivi e disciplina i criteri più favorevoli di conversione ma non elimina la discrezionalità giudiziale.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 150/2022 è ammissibile se formulata al più tardi in sede di udienza di discussione in appello, anche se non contenuta nell'atto di gravame.
  • L'applicazione della pena sostitutiva è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice: il giudice deve valutare i criteri dell'art.133 c.p., ma non è obbligato a esaminare e motivare singolarmente ogni singolo criterio.
  • I precedenti penali e la personalità del condannato sono parametri rilevanti e possono giustificare il diniego della sostituzione se emergono elementi che rendono l'imputato refrattario alle condanne e quindi incompatibile con le finalità rieducative e preventive della pena sostitutiva.
  • La riforma ha ampliato la platea e reso più favorevoli i criteri di conversione (es. estensione soglia da 6 mesi a 1 anno e nuovi criteri di calcolo), ma non ha trasformato la sostituzione in un diritto automatico: resta imprescindibile la valutazione motivata del giudice.
  • In casi simili la difesa dovrebbe presentare la richiesta di sostituzione tempestivamente (al più tardi in udienza di appello) e fornire elementi specifici che contrastino i parametri ostativi all'applicazione (es. prova di reale rieducazione, idoneità delle prescrizioni, assenza di fondati motivi di inadempimento).

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