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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1349/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha impugnato la conferma in appello della condanna per il reato di tentata violenza privata (settembre 2016), articolando quattro motivi: 1) errata applicazione della normativa sull'evento tentato ex artt. 56 e 610 c.p., sostenendo che la condotta minacciosa non fosse diretta a costringere la vittima a fare/tollerare/omettere nulla ma si risolvesse nella sola minaccia e che mancassero requisiti di idoneità e univocità degli atti; 2) violazione del principio di ragionevole dubbio e mancato esame degli interessi economici e della gelosia (testimonianze non concordanti); 3) manifesta illogicità della motivazione nella valutazione dei testimoni, con contraddizioni tra le dichiarazioni; 4) errata determinazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sede di cassazione il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio per la mancata sussistenza del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in gran parte richieste di riconsiderazione del merito e della valutazione delle prove (attendibilità della parte civile e dei testi), materie riservate al giudice di merito; ha inoltre ritenuto generiche e reiterative le censure già proposte in appello e non idonee a integrare il vizio di motivazione manifesto ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    Il reato richiede violenza o minaccia che abbiano l'effetto di costringere qualcuno a fare, tollerare o omettere qualcosa; la Corte ha valutato che la condotta contestata, inserita in un contesto complessivo con analoghe azioni del coimputato, integrava l'elemento oggettivo del reato.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La questione sull'idoneità e univocità degli atti a costituire tentativo è stata ritenuta questione di valutazione del merito: la Corte non ha accettato la richiesta di rivalutazione probatoria in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per manifesta illogicità della motivazione)

    Per configurare manifesta illogicità è necessario che la ricostruzione alternativa proposta sia inconfutabile e non mera ipotesi alternativa; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito elementi tali da superare tale soglia.

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro interpretativo sul corretto standard di valutazione delle criticità probatorie e del ragionevole dubbio; la Corte ha applicato il principio che dubbi devono essere fondati su elementi processuali concreti e non su mere congetture.

  • artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    La Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena di base e nella valutazione delle circostanze che ne modulano la misura, rendendo improponibili in cassazione rimedi che mirino a una nuova valutazione normale della congruità della pena.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti)

    La mancata attribuzione delle circostanze generiche è stata giudicata motivata e non affetta da manifesta illogicità; la valutazione spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo evidenti vizi.

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (norma procedurale su requisitoria scritta)

    Permetteva al Sostituto Procuratore generale di formulare requisitoria scritta; nel caso il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio per non sussistenza del fatto, ma la Corte non ha accolto tale richiesta.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità dei testimoni e della parte civile è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se non è dimostrata una manifesta illogicità della motivazione.
  • Per contestare in cassazione la motivazione (art. 606 c.p.p.) è necessario proporre elementi inconfutabili che non costituiscano solo un'ipotesi alternativa: le critiche generiche o ripetitive sono inammissibili.
  • Nel reato di violenza privata (art. 610 c.p.) occorre dimostrare che la minaccia o violenza abbia reali effetti costrittivi sulla vittima (fare, tollerare o omettere); la mera presenza di una minaccia isolata può non essere sufficiente se posta in un contesto che dimostra l'effetto coercitivo.
  • Le questioni relative alla qualificazione del tentativo e all'idoneità degli atti (art. 56 c.p.) richiedono un'analisi di merito sugli atti concreti compiuti; in cassazione non è possibile ottenere la riforma sulla sola base di diverse interpretazioni dei fatti processuali.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo se emergono vizi logici o arbitrarietà manifesta.
  • Le impugnazioni basate su contraddizioni apparenti tra dichiarazioni testimonali devono indicare in modo preciso i punti della motivazione che si ritengono illogici e fornire elementi processuali concreti a supporto; altrimenti sono considerate generiche e inammissibili.

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