Sentenza del 12/02/2018 n. 626 - Comm. Trib. Prov. Milano
Irpef - Credito d'imposta per imposte assolte all'estero - Definitività del pagamento imposte estere - Decadenza - Non prevista - Prescrizione - Termine decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del credito d'imposta relativo a imposte assolte all'estero su un reddito ivi prodotto. Il credito era stato indicato in una dichiarazione dei redditi successiva a quella dell'anno in cui il credito era sorto, ma comunque entro il termine ordinario di prescrizione decennale. La questione riguardava se l'omessa indicazione nella dichiarazione dell'anno originario comportasse decadenza dal beneficio oppure se fosse sufficiente esercitare il credito entro il termine decennale di prescrizione.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima e la cartella di pagamento deve essere annullata. L'art. 165 del T.U.I.R., nella formulazione applicabile, ha abrogato la precedente disciplina dell'art. 15, comma 4, del T.U.I.R., che imponeva di indicare il credito nella dichiarazione relativa all'anno in cui esso era sorto, a pena di decadenza. Pertanto, quando le imposte estere sono state pagate in via definitiva, il credito può essere fatto valere entro il termine di prescrizione decennale, anche mediante indicazione in una dichiarazione successiva, come nel caso di specie nel rigo PL54 del modello 730.
Norme richiamate
Art. 165 T.U.I.R.
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
La norma consente di riconoscere il credito d'imposta per le imposte estere definitivamente pagate e, secondo l'interpretazione adottata, non prevede una decadenza collegata alla mancata indicazione nella dichiarazione dell'anno di maturazione del credito.
Art. 15, comma 4, T.U.I.R.
La precedente disposizione imponeva l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il credito era sorto, prevedendo la decadenza in caso di omissione. Tale disciplina è stata considerata abrogata dal nuovo art. 165 T.U.I.R.
Art. 36-ter d.P.R. 600/1973
La cartella emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione è illegittima quando nega il credito d'imposta esclusivamente perché indicato in una dichiarazione successiva, se il credito è stato esercitato entro il termine decennale di prescrizione e le imposte estere risultano definitivamente pagate.
Massime di principio
- Per il credito d'imposta relativo a imposte pagate all'estero, la definitività del pagamento delle imposte estere è un requisito sostanziale essenziale.
- La mancata indicazione del credito nella dichiarazione dell'anno in cui è sorto non comporta automaticamente decadenza quando la normativa applicabile non prevede più tale sanzione decadenziale.
- In assenza di un termine speciale di decadenza, il credito può essere fatto valere entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
- Un controllo automatizzato o formale non dovrebbe disconoscere il credito esclusivamente perché è stato indicato in una dichiarazione successiva, se il contribuente può dimostrare il pagamento definitivo delle imposte estere e il rispetto del termine prescrizionale.
- La disciplina applicabile deve essere verificata in base all'anno d'imposta e alle modifiche normative intervenute, distinguendo tra termini di decadenza espressamente previsti e termine generale di prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 2 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 60 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 12 feb 2018Sentenza del 12/02/2018 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →