Cassazione Penale, Ordinanza n. 08739/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, contestando, con il primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale, sul presupposto che non fosse stata applicata la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. In sostanza, sosteneva che la cessione/detenzione di droga fosse riconducibile a un "spaccio per necessità". Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la misura della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre depositato memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'esclusione della scriminante dello stato di necessità, osservando che il c.d. "spaccio per necessità" non è configurabile: il pericolo di indigenza non integra un pericolo grave e imminente né altrimenti evitabile, essendo sempre astrattamente possibili alternative lecite, come il ricorso all'aiuto delle istituzioni o a lavori leciti; inoltre, la norma incriminatrice tutela interessi superindividuali. Ha poi affermato che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era adeguata e quindi non sindacabile in sede di legittimità: la Corte territoriale aveva valorizzato la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e un precedente specifico, ritenendo congrua la pena di 8 mesi di reclusione ed euro 1.400 di multa e negando le attenuanti generiche anche per l'atteggiamento processuale dell'imputato, che aveva negato la responsabilità offrendo una versione ritenuta non credibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La detenzione di 11 involucri di cocaina, pari a 64 dosi medie, è stata ritenuta penalmente rilevante; la norma tutela interessi superindividuali e non consente di configurare un "spaccio per necessità" come causa di giustificazione.
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità è stata esclusa perché il bisogno economico non integra un pericolo grave e imminente né altrimenti evitabile.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto sorretto da motivazione adeguata, fondata su gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedente specifico.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Lo stato di necessità non può essere invocato per giustificare la detenzione o cessione di stupefacenti finalizzata a fronteggiare un bisogno economico, poiché l'indigenza non costituisce, di regola, un pericolo grave e imminente e mancano i requisiti dell'inevitabilità e dell'assenza di alternative lecite.
- La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale, grave e non altrimenti evitabile; la mera difficoltà economica o il bisogno di procurarsi mezzi di sostentamento non bastano.
- Nei reati in materia di stupefacenti, la tutela di interessi superindividuali rafforza l'esclusione di giustificazioni fondate su esigenze economiche del singolo.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la sentenza di merito abbia reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti quali gravità del fatto, precedenti specifici e condotta processuale non collaborativa.
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