Cassazione Penale, Sentenza n. 17173/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto la sospensione dei termini massimi di durata della custodia cautelare comprendendo anche il periodo di proroga di 90 giorni concesso dal Presidente della Corte di appello ai sensi dell'art. 154, comma 4‑bis, disp. att. c.p.p. La difesa sosteneva che tale proroga non poteva automaticamente produrre effetti sulla durata della custodia cautelare perché l'art. 304 c.p.p. elenca tassativamente i casi che giustificano la sospensione (principio di stretta legalità ex art. 13 Cost.), e che la norma disciplinante la proroga sarebbe generica e affetta da insufficiente prevedibilità e proporzionalità (richiamando anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 140/2021 sul d.l.18/2020). Perciò chiedeva che non si assimilasse la proroga ex art. 154, comma 4‑bis, alla ipotesi integrativa prevista dall'art. 304, comma 1, lett. c).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato, confermando l'orientamento di legittimità secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), può comprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4‑bis, disp. att. c.p.p. La Corte ha ritenuto che l'art. 154, comma 4‑bis, sia 'integrativo' rispetto all'art. 544 c.p.p. e che la proroga, pur adottata dal Capo dell'ufficio, abbia natura giurisdizionale e debba essere «recepita» dal giudice con ordinanza appellabile, garantendo così il controllo e la tutela dei diritti dell'imputato. Ha inoltre escluso ogni parallelismo con la vicenda censurata dalla Corte costituzionale (sent. n. 140/2021), ritenendo rispettata la riserva di legge e i principi di legalità, proporzionalità e tutela della libertà personale.
Norme richiamate
Costituzione, art. 13
Richiamato il principio di riserva di legge per le restrizioni della libertà personale; la Corte ha ritenuto rispettata la riserva di legge nel caso concreto perché l'art. 154 disp. att. è considerato integrativo rispetto alle norme del codice.
Costituzione, art. 3
Richiamato nella prospettazione di illegittimità costituzionale; la Corte ha escluso violazioni del principio di uguaglianza nel trattamento processuale qui contestato.
Costituzione, art. 111
Rilevata in relazione al diritto al processo e al contraddittorio nei provvedimenti de libertate; la giurisprudenza richiede che la sospensione sia suscettibile di controllo e impugnazione, requisito ritenuto rispettato.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5
Invocato dalla difesa come parametro sovranazionale sulla legittimità delle restrizioni della libertà personale; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussista violazione dell'art. 5 perché esistono garanzie di giudizializzazione e impugnabilità.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art. 52
Richiamata dalla difesa in ordine alla riserva di legge e alla prevedibilità delle limitazioni alla libertà; la Corte non ha ritenuto sussistente un difetto di determinazione nella disciplina della proroga.
Codice di procedura penale, art. 304, comma 1, lett. c)
Norma che consente la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza; la Corte conferma che tale sospensione può ricomprendere anche il periodo di proroga riconosciuto ex art. 154 disp. att.
Codice di procedura penale, art. 544, comma 3
Disciplina la fissazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza; è richiamata come punto di riferimento collegato all'art. 154 disp. att. e alla sospensione dei termini cautelari.
Disp. att. c.p.p., art. 154, comma 4‑bis
Prevede la possibilità di proroga del termine per il deposito della motivazione da parte del Capo dell'ufficio; la Corte la considera integrativa rispetto all'art. 544 e idonea, se recepita con ordinanza giudiziale, a giustificare la sospensione dei termini di custodia cautelare.
Codice penale, art. 159
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge
Richiamato nella comparazione con la vicenda COVID; la Corte costituzionale aveva usato questa norma per giustificare la sospensione della prescrizione durante l'emergenza. Qui la Corte di cassazione distingue la fattispecie, ritenendo la proroga ex art. 154 non assimilabile al caso che aveva portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale del d.l. 18/2020.
Decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 (richiamato)
Norma emergenziale sul rinvio di udienze e sospensione della prescrizione che la Corte costituzionale ha in parte dichiarato illegittima (sent. 140/2021); la Corte di cassazione ha escluso parallelismi con la presente fattispecie.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato nel ricorso come norma relativa ai provvedimenti cautelari; la censura su violazione di legge rispetto agli artt. 125 e seguenti è stata ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- La proroga del termine per il deposito della motivazione disposta dal Capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p. può incidere sulla durata massima della custodia cautelare purché l'effetto sospensivo sia formalmente recepito dal giudice con apposita ordinanza suscettibile di impugnazione.
- Le misure che incidono sulla libertà personale richiedono una base normativa chiara e la possibilità di controllo giurisdizionale: se il provvedimento di proroga è giudiziale o è giurisdizionalizzato tramite ordinanza del giudice procedente, risultano rispettate le garanzie di legalità e contraddittorio.
- Non ogni atto organizzativo o amministrativo del capo dell'ufficio produce automaticamente effetti sulla durata della custodia cautelare; l'automatismo è ammesso solo se la proroga è disciplinata e recepita secondo la procedura che consente il controllo difensivo.
- La mera genericità o ampia discrezionalità di un provvedimento che prolunga l'incarcerazione può giustificare una questione di legittimità costituzionale, ma nei casi in cui la norma dispone limiti temporali e richiede l'adozione di ordinanza giudiziale impugnabile la Corte tende a ritenere rispettati i parametri di legalità e tutela dei diritti.
- In ipotesi pratiche, difesa e imputato dovrebbero sempre chiedere nell'ordinanza motivazioni specifiche circa la necessità della sospensione e verificare che sia stata adottata l'ordinanza appellabile prevista dall'art. 304 c.p.p.; in assenza di tale ordinanza o di limiti temporali chiari, è più solido sollevare questioni di illegittimità costituzionale o ricorsi europei per violazione dell'art. 5 CEDU.
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