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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13806/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della confisca di prevenzione: Koxhaj censura la valutazione di "pericolosità sociale" ritenuta carente sia sotto il profilo della sussistenza di elementi fattuali adeguati (assenza di adeguata dimostrazione di condotte lucrogenetiche, abitualità e di profitti derivanti dall'attività delittuosa) sia sotto il profilo temporale (i fatti posti a base della pericolosità sono cronologicamente distanti o non coerenti con il periodo di acquisizione degli immobili). Radosavljevic contesta la riconducibilità patrimoniale dei beni a Koxhaj, lamentando omissioni nella valutazione delle censure difensive (presunto concorso nel furto della terza interessata), errori nella indicazione dei redditi 2018 e l'inapplicabilità delle presunzioni dell'art.26, comma 2, d.lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto nell'interesse di Oltjon Koxhaj, ritenendo carente la motivazione della Corte d'appello sulla pericolosità e sul nesso temporale tra condotte e acquisizioni patrimoniali. Il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata alla stessa sezione della Corte d'appello di Milano in diversa composizione, ai sensi dell'art.34 c.p.p.; l'accoglimento delle censure del Koxhaj ha assorbito le questioni sollevate da Radosavljevic.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione)

    La confisca di prevenzione richiede la dimostrazione della pericolosità sociale collegata a delitti 'lucrogenetici' e un concreto nesso temporale tra l'attività delittuosa e l'acquisto dei beni; la misura va applicata solo se motivata su elementi fattuali oggettivi che mostrino abitualità delinquenziale e produzione di profitti.

  • art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 159/2011

    Individua le categorie di soggetti per i quali può essere disposta la misura sulla base della pericolosità: la Corte richiede che la pericolosità sia ancorata a fatti specifici e lucrogenetici, con adeguata motivazione.

  • art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Previsione di presunzioni circa la riconducibilità dei beni: la Corte ha ritenuto che tali presunzioni non possano essere automatiche se manca il collegamento temporale e la prova di profitti illeciti; occorre valutare la prova e le contestazioni della difesa.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Norma che tutela l'imparzialità del giudice: la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla stessa sezione della Corte d'appello di Milano ma in diversa composizione, per incompatibilità dei giudici che si erano già pronunciati.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019

    Richiama i limiti applicativi della confisca di prevenzione: le fattispecie considerate devono avere il triplice requisito (abitualità, produzione di profitti e rilevanza dei profitti rispetto a fonti lecite) e il giudice deve motivare adeguatamente questi elementi.

Massime di principio

  • Per disporre la confisca di prevenzione occorre un collegamento temporale concreto tra le condotte illecite e l'acquisizione dei beni: fatti troppo anteriori o posteriori rispetto agli acquisti rendono debole la presunzione di provenienza illecita.
  • La misura richiede che i reati presi in considerazione siano 'lucrogenetici' (idonei a generare profitti): il mero elenco di condotte o denunce non è sufficiente se non emerge come tali condotte abbiano prodotto profitti reinvestiti nei beni.
  • Il giudice di prevenzione può valorizzare informazioni anche non definitive o non decise in via penale, ma deve motivare analiticamente e rispondere alle allegazioni difensive; l'assenza di analitica motivazione può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Le presunzioni legali (es. art.26 d.lgs.159/2011) non sostituiscono la necessità di prova e di adeguata motivazione: vanno considerate alla luce del nesso temporale e della spiegazione della sproporzione patrimoniale.
  • Quando la motivazione della pericolosità si fonda su notizie o segnalazioni (es. Interpol, denunce), il giudice deve specificare i fatti concreti derivanti da tali fonti e dar conto del loro rilievo probatorio; altrimenti la decisione può essere impugnata con successo.
  • Se il ricorso principale viene accolto per carenza motivazionale sul profilo della pericolosità, le posizioni dei formalmente intestatari dei beni (terzi interessati) possono essere assorbite dall'accoglimento stesso, comportando il rinvio della decisione sul quadro probatorio complessivo.
  • In caso di annullamento per vizio motivazionale è normale il rinvio allo stesso giudice di merito in diversa composizione per garantire imparzialità e nuova valutazione secondo i criteri indicati dalla Cassazione.

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