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Sentenza

Sentenza n. 4694/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento ref. n. 20240009561 dell'Ambasciata d'Italia a Colombo del 29 agosto 2024, con il quale è stata rigettata l'istanza del 12 luglio 2024 di rilascio del visto di ingresso sul territorio nazionale per formazione professionale, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’accoglimento della predetta istanza, e/o comunque al riesame della medesima.

Giustizia amministrativa202412884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia a Colombo di visto di ingresso per formazione professionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto un visto per partecipare a un progetto di tirocinio formativo nel settore della ristorazione, organizzato da un’agenzia formativa italiana e approvato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 40, comma 10, d.P.R. 394/1999 e dell’art. 3, comma 2, d.m. 22 marzo 2006. L’istanza era stata respinta perché, in occasione di una precedente domanda di visto, sarebbe stata presentata documentazione falsa, con conseguente valutazione negativa del rischio migratorio. Con un unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4 d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria, l’omessa valutazione di circostanze rilevanti, l’insufficienza e l’irragionevolezza della motivazione, sostenendo di essere estraneo agli illeciti relativi alla precedente domanda e contestando che tali fatti potessero giustificare, da soli, il nuovo diniego. Ha inoltre rilevato la propria formazione nel settore alberghiero, la conoscenza della lingua italiana e le pregresse esperienze lavorative nel turismo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato per difetto di motivazione. Il TAR ha ritenuto che la falsità del nulla osta relativo alla precedente istanza non potesse, da sola, giustificare il rigetto della nuova domanda. Il ricorrente aveva fornito chiarimenti sulla propria estraneità alla precedente vicenda, senza specifica contestazione dell’Amministrazione. Inoltre, il rischio migratorio era stato fondato su un unico elemento, potenzialmente rilevante ma non sufficiente nel caso concreto, considerato che la nuova richiesta riguardava un tirocinio formativo organizzato da un’agenzia italiana e previamente approvato dalla Regione Emilia-Romagna, circostanze idonee a fornire una significativa garanzia circa la genuinità dello scopo dell’ingresso. Le ulteriori presunte incongruenze documentali sono state prospettate soltanto nella memoria di costituzione, integrando una motivazione postuma illegittima; tali elementi, comunque, avrebbero richiesto specifici accertamenti da parte della sede diplomatica, non effettuati. Il TAR ha escluso, invece, di poter ordinare direttamente il rilascio del visto, trattandosi di potere discrezionale dell’Amministrazione. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del visto di ingresso è stata richiamata quale parametro di legittimità del diniego; il rigetto deve essere adeguatamente motivato sulla base di una valutazione concreta e non può fondarsi automaticamente su un unico elemento relativo a una precedente istanza.

  • art. 40, comma 10, d.P.R. 394/1999

    Norma richiamata quale base del progetto formativo destinato a un cittadino non appartenente all’Unione europea residente all’estero.

  • art. 3, comma 2, d.m. 22 marzo 2006

    Norma richiamata quale ulteriore fondamento del progetto formativo e di orientamento approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione della discussione nel merito a seguito dell’udienza cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il diniego di visto non può fondarsi automaticamente sulla falsità della documentazione presentata in una precedente domanda: tale circostanza può costituire un indice di abuso, ma deve essere valutata insieme alle caratteristiche concrete della nuova istanza e non è di per sé sufficiente quando emergano elementi affidabili circa la genuinità dello scopo dell’ingresso.
  • Quando il richiedente fornisce chiarimenti specifici sulla propria estraneità agli illeciti relativi a una precedente domanda di visto, l’Amministrazione deve esaminarli e confutarli, ove necessario, con una motivazione concreta; la mancata contestazione di tali chiarimenti concorre a rendere insufficiente il diniego.
  • La valutazione del rischio migratorio deve essere sorretta da un’istruttoria effettiva e da una motivazione individualizzata, soprattutto quando la nuova richiesta riguarda un progetto formativo organizzato da un soggetto italiano e previamente approvato dall’autorità regionale.
  • L’Amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del diniego mediante elementi nuovi contenuti per la prima volta nella memoria difensiva; le eventuali incongruenze documentali devono essere previamente accertate e indicate nel provvedimento impugnato.
  • Quando il rilascio del visto implica l’esercizio di un potere discrezionale, il giudice amministrativo può annullare il diniego illegittimamente motivato, ma non può sostituirsi all’Amministrazione ordinando direttamente il rilascio del visto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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