Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-530/21

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 dicembre 2022 (Estratti). — Pierre Lannier contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta le lettere maiuscole “P” ed “L” sovrapposte – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una combinazione a specchio delle lettere maiuscole “P” ed “L” sovrapposte – Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Legittimazione ad agire – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-530/21

Giurisprudenza europea62021TJ0530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Pierre Lannier contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato ricevibile l’impugnazione proposta da Pierre Lang Trading GmbH. La questione centrale riguardava l’errata indicazione del nome della parte ricorrente nel procedimento amministrativo e la sua successiva regolarizzazione. Il Tribunale ha ritenuto che i documenti prodotti dimostrassero la titolarità del marchio anteriore e la legittimazione ad agire, escludendo violazioni delle norme sulla ricevibilità, sulla motivazione e sul contraddittorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

Marchio UE: legittimazione e regolarizzazione del ricorso in opposizione; ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e motivazione della decisione EUIPO

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente dichiarato ricevibile il ricorso proposto dall’avente causa della titolare del marchio anteriore, nonostante l’errata indicazione del nome nell’atto di ricorso e nella memoria dei motivi; se tale irregolarità fosse sanabile; se il ricorso fosse stato proposto e motivato nei termini di legge; e se la decisione impugnata fosse adeguatamente motivata e adottata nel rispetto del contraddittorio.

Principio di diritto

Il Tribunale ha statuito che l’errata indicazione della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO costituisce un vizio sanabile, quando dai documenti prodotti risulta chiaramente chi sia l’effettivo titolare del marchio anteriore e la regolarizzazione avvenga nel termine assegnato. Di conseguenza, l’avente causa della titolare del marchio anteriore era legittimato a impugnare la decisione di rigetto dell’opposizione, il ricorso era stato presentato e motivato tempestivamente e la decisione della commissione di ricorso era sufficientemente motivata e conforme al principio del contraddittorio; pertanto, il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolo 23, paragrafo 1, articolo 41, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66, 67, 68, paragrafo 1, 94, 112, 20, paragrafi 11 e 12
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625, articoli 21, paragrafo 1, lettera a), 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, lettera c), 42, paragrafo 3
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Marchio dell’Unione europea: ricevibilità del ricorso e regolarizzazione dell’identità della parte ricorrente

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Pierre Lannier avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione al deposito di un marchio figurativo. La controversia verte essenzialmente sulla ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, alla luce dell’errata indicazione del nome della ricorrente nel procedimento amministrativo e della successiva regolarizzazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Nel procedimento principale, Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H. aveva proposto opposizione contro la registrazione del marchio richiesto da Pierre Lannier, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. L’opposizione fu respinta dalla divisione di opposizione il 31 luglio 2020. Successivamente, il 30 settembre 2020 fu presentato ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, inizialmente con il nome Pierre Lang Europe Handelsges.m.b.H.; la memoria dei motivi del 30 novembre 2020 riportava invece il nome Pierre Lang Europe Ges.m.b.H.

In seguito a un invito della cancelleria delle commissioni di ricorso a chiarire l’identità della ricorrente, furono prodotti il 11 gennaio 2021 vari documenti, tra cui:

  • la precisazione che la ricorrente era Pierre Lang Trading GmbH;
  • una nuova versione della memoria dei motivi con tale denominazione;
  • la convenzione di acquisizione con cui la precedente società era stata trasferita all’interveniente;
  • un estratto del registro delle società;
  • la domanda di registrazione del trasferimento del marchio anteriore.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha esaminato se:

  • l’interveniente fosse legittimata a impugnare la decisione della divisione di opposizione ai sensi dell’articolo 67 del regolamento 2017/1001;
  • l’errore nell’indicazione del nome della ricorrente fosse un vizio sanabile;
  • il ricorso e la memoria dei motivi fossero stati depositati nei termini di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
  • la decisione della commissione di ricorso fosse motivata in modo sufficiente ai sensi dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001 e rispettasse il contraddittorio.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 67 del regolamento (UE) 2017/1001, sulla legittimazione ad agire;
  • l’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, sui termini per il ricorso e per la memoria dei motivi;
  • l’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001, sulla motivazione e sul principio del contraddittorio;
  • l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2018/625, relativi ai requisiti formali dell’atto di ricorso e alla sua irricevibilità in caso di mancata regolarizzazione;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
  • l’articolo 20, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2017/1001, sul trasferimento del marchio;
  • l’articolo 296 TFUE, richiamato per il contenuto dell’obbligo di motivazione.

Ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità del ricorso

Il Tribunale osserva che, alla data di proposizione del ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, il marchio anteriore risultava intestato alla società originaria, poi acquisita dall’interveniente. La cessione della società e dei marchi era comprovata dalla convenzione di acquisizione, e l’interveniente aveva fornito spiegazioni coerenti sulle diverse denominazioni utilizzate.

Il Tribunale ritiene che:

  • l’errata indicazione della ricorrente nell’atto di ricorso è un vizio sanabile;
  • la documentazione prodotta dimostrava che Pierre Lang Trading GmbH era la titolare del marchio anteriore al momento rilevante;
  • la regolarizzazione è avvenuta entro il termine impartito dalla cancelleria.

Ne deriva che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto ricevibile il ricorso e che non vi era violazione dell’articolo 67 del regolamento 2017/1001, poiché l’interveniente era la parte effettivamente lesa dalla decisione di rigetto dell’opposizione.

Ruolo della cancelleria e regolarizzazione formale

Quanto alla censura fondata sull’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625, il Tribunale rileva che la cancelleria aveva effettivamente chiesto chiarimenti e documenti alla parte ricorrente. Non vi era quindi omissione nella verifica della legittimazione. Inoltre, il Tribunale esclude che il documento richiamato dalla ricorrente in banca dati EUIPO dimostrasse un trasferimento del marchio anteriore: esso riguardava invece una registrazione internazionale diversa.

Il Tribunale aggiunge che, essendo l’interveniente titolare registrata del marchio anteriore dal 5 gennaio 2021, essa poteva procedere alla regolarizzazione dell’atto di ricorso ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 11 e 12, del regolamento 2017/1001.

Termine per il ricorso e memoria dei motivi

Il Tribunale constata che l’atto di ricorso e la memoria dei motivi erano stati depositati entro i termini dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. L’ulteriore versione della memoria depositata l’11 gennaio 2021 era solo una correzione dell’errore materiale e non incideva sulla tempestività della memoria originaria del 30 novembre 2020.

Anche la censura fondata sull’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 viene respinta: la memoria dei motivi conteneva un’identificazione chiara del procedimento e dei motivi invocati, e l’errore sul nome era stato tempestivamente corretto.

Motivazione e contraddittorio

In relazione all’articolo 94 del regolamento 2017/1001, il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione non impone una risposta analitica a ciascun argomento delle parti, ma solo l’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche essenziali. Esaminando la decisione impugnata, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso aveva spiegato sufficientemente perché i documenti prodotti l’11 gennaio 2021 consentivano di regolarizzare il ricorso e perché questo fosse conforme alle disposizioni applicabili.

Quanto al contraddittorio, il Tribunale osserva che la ricorrente aveva ricevuto i documenti scambiati e aveva effettivamente presentato osservazioni in una memoria del 22 marzo 2021. Non risultava inoltre che la decisione impugnata si fondasse su elementi sui quali la ricorrente non avesse potuto difendersi.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Pierre Lannier alle spese. La sentenza conferma che, in materia di marchi dell’Unione europea, un errore formale nell’indicazione della parte ricorrente può essere sanato se la titolarità del marchio anteriore e la legittimazione risultano chiaramente provate entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaprocedimento di opposizionericevibilità del ricorsolegittimazione ad agiremotivazione e contraddittorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.