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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09597/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2012. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento della cartella disposto in primo grado, ritenendo decisiva, da un lato, la questione della mediazione/reclamo e, dall'altro, la necessità della previa notifica dell'avviso bonario/comunicazione di irregolarità, poiché la pretesa riguardava l'ammissibilità di un credito e non un mero errore materiale in dichiarazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sull'inammissibilità dell'intervento volontario e sulla ritualità della documentazione prodotta; 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il proprio intervento volontario era stato notificato ritualmente alla contribuente; 3) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 54-bis d.P.R. 633/1972 e 6, comma 5, l. 212/2000, deducendo che l'avviso bonario non era necessario perché si trattava soltanto di riscontro tra dichiarato e non versato, e comunque la comunicazione di irregolarità sarebbe stata inviata e ricevuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi per difetto di specificità e autosufficienza: quanto al primo, perché il ricorso non riportava in modo puntuale il motivo di appello asseritamente trascurato né indicava compiutamente gli atti processuali rilevanti; quanto al secondo, perché la dedotta regolarità della notifica dell'intervento volontario era affermata solo in modo generico, mediante richiamo a uno stralcio di mail/PEC non idoneo a dimostrarla; quanto al terzo, perché non era stato riprodotto il contenuto dell'atto impositivo/cartella necessario a verificare natura e ampiezza del controllo automatizzato e, quindi, la decisività della questione sull'avviso bonario. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dell'Agenzia, condannandola anche alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata ritualmente proposta e sia indicata nel ricorso per cassazione in modo specifico, con puntuale richiamo agli atti processuali rilevanti.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata; nel giudizio di legittimità la censura deve comunque essere formulata con specificità e autosufficienza.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    La parte che invoca l'intervento volontario deve allegare in modo puntuale e dimostrare la ritualità della relativa notifica.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il carattere meramente cartolare del controllo automatizzato e quindi l'asserita non necessità dell'avviso bonario.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che nel caso concreto il controllo riguardava la corrispondenza tra dichiarato e non versato.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la preventiva comunicazione di irregolarità non sarebbe stata necessaria nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale della censura di nullità per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte decide la questione in termini di inammissibilità per difetto di autosufficienza e specificità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione asseritamente trascurata risulti proposta in modo rituale e sia riportata nel ricorso con precisione, indicando gli atti processuali nei quali è stata formulata; la Corte non può supplire con proprie ricerche agli oneri di allegazione della parte.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si censura la decisione su un profilo processuale o probatorio, occorre riprodurre o indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti decisivi, in modo da consentire alla Corte la verifica immediata della doglianza.
  • Le censure che investono la ritualità di una notifica o la prova di un adempimento processuale sono inammissibili se si fondano su riferimenti generici a documenti o estratti documentali non idonei, da soli, a dimostrare il fatto allegato.
  • Quando si contesta la necessità della preventiva comunicazione di irregolarità nel controllo automatizzato, il ricorrente deve descrivere compiutamente il contenuto dell'atto impositivo e le modalità della ripresa fiscale, perché solo così è possibile valutare la natura del controllo e la correttezza della soluzione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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