Cassazione Penale, Sentenza n. 21431/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma del Tribunale di Lecce, aveva assolto Marzano dal capo k) per non aver commesso il fatto, escluso il reato di usura per la complessità della ricostruzione dei prestiti, ma confermato responsabilità per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) in relazione ai capi I) e m) per condotte intimidatorie poste in essere nei confronti del debitore Maggio e dei suoi familiari. I ricorsi censurano: vizio di motivazione sulla valutazione della credibilità della persona offesa e dei suoi familiari; mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); errata quantificazione e mancato riconoscimento delle attenuanti; omissione di assunzione di prove richieste (testimoni) e violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza.
La decisione
Per Marzano: la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi reiterativi e di meramente rinnovata rivalutazione del merito; ha rigettato le censure sulla valutazione di attendibilità della persona offesa e la mancata applicazione dell'art. 131-bis, confermando sostanzialmente la responsabilità penale e condannando il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende (euro 3.000). Per Bolognese: il ricorso non è stato dichiarato manifestamente infondato; la Corte ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato contestato (termini maturati), e quindi ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti ai soli effetti penali per estinzione del reato. Tuttavia la Corte ha ritenuto carente la motivazione sugli aspetti attinenti alla responsabilità civile e ha annullato la sentenza impugnata nei confronti del Bolognese agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
La condotta qualificata come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" è stata ritenuta sussistente rispetto ad episodi di pressioni e minacce per il recupero del credito; la Corte ne ha fatto applicazione in luogo della iniziale contestazione di estorsione/usura quando i fatti ricostruttivi hanno supportato l'idoneità intimidatoria ma non la configurazione usuraria.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi ma non è tenuto a discettare esaustivamente su tutti i criteri; la gravità e la reiterazione delle minacce hanno escluso la tenuità.
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte ha disposto la declaratoria della estinzione del reato per prescrizione nei confronti del Bolognese (art.129, comma 1). Ha chiarito che la formula di proscioglimento ai sensi dell'art.129, comma 2, è applicabile solo se risulta con mera attività ricognitiva l'assoluta mancanza della prova di colpevolezza; in assenza di ciò la prescrizione prevale senza assolvere nel merito.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamata per sottolineare la necessità di un esame completo del compendio probatorio in presenza di parte civile; la Corte ha ritenuto necessario verificare i profili civili anche quando vi sia estinzione penale per prescrizione.
art. 622 cod. proc. pen.
La mancata completezza motivazionale sulle questioni civili ha indotto la Corte ad annullare la statuizione civile e a rinviare la decisione sul risarcimento al giudice civile competente per valore in grado d'appello, come previsto dall'art. 622.
art. 133 cod. pen.
Richiamato implicitamente rispetto ai criteri di valutazione della pena e alla non obbligatorietà di soppesare esegeticamente tutti gli elementi rilevanti quando il giudice indica quelli decisivi; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La Corte d'appello può operare una valutazione frazionata della credibilità della persona offesa: contraddizioni su alcuni punti non determinano automaticamente l'inattendibilità assoluta dell'intero racconto se altre parti trovano riscontro esterno.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede che il giudice motivi gli elementi ritenuti decisivi; il giudice non è obbligato a trattare esaustivamente tutti i criteri previsti, ma la gravità e la reiterazione della condotta ostano alla sua applicazione.
- In caso di prescrizione il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato; tuttavia la prescrizione non equivale a proscioglimento nel merito salvo che sia manifestamente provata l'assenza di responsabilità con mera attività ricognitiva.
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i ricorsi che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono spesso dichiarati inammissibili se non viene dimostrata l'illogicità manifesta del ragionamento dei giudici di merito.
- Anche quando la responsabilità penale si estingue per prescrizione, i profili di responsabilità civile vanno esaminati separatamente; una carenza motivazionale su tali profili può determinare l'annullamento e il rinvio per la decisione civile.
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