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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9494/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva parzialmente confermato la misura cautelare disposta dal GIP di Foggia (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari). Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) venire meno delle esigenze cautelari dopo 26 mesi dalla cessazione della precedente misura (con riferimento ad una precedente ordinanza di convalida del 21/02/2022) e alla condanna in altro procedimento; 2) mancato aggiornamento del quadro cautelare da parte del Tribunale, insufficiente motivazione sul pericolo attuale di recidiva, e mancata considerazione dell'efficacia deterrente della consapevolezza delle indagini e della non reiterazione di condotte illecite dopo la conoscenza delle investigazioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici e non consentiti. La Corte ha ritenuto logica e non contraddittoria la valutazione del Tribunale di Bari circa il rischio attuale di reiterazione, fondato sulla gravità e organizzazione delle condotte (assalti a portavalori con armi da guerra, targhe contraffatte, ruolo fiduciario e contiguità a figure criminali), sulla pluralità di gravi condotte anche in procedimenti distinti e sulla consistenza dell'apparato indiziario. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sulla scarsa prova era, in realtà, un tentativo di rinnovare il confronto sulle prove già valutate. Pur confermando la necessità di una misura cautelare, il Tribunale del riesame aveva comunque moderato la misura sostituendo il carcere con arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicare con l'esterno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione allo stato di tentativo dei delitti contestati; utilizzato nel quadro delle fattispecie a fondamento delle esigenze cautelari

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato; considerato nella valutazione del ruolo e della partecipazione dell'imputato nel contesto criminoso

  • art. 628 cod. pen.

    Norma relativa alla rapina; la gravità dei fatti di rapina aggravata è stata valutata dal Tribunale come indice di rischio di reiterazione

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; inclusa tra le contestazioni valutate per la consistenza del quadro indiziario

  • L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4, 7

    artt. 2, 4 e 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895

    Richiamata rispetto alle fattispecie penalmente rilevanti connesse (normativa relativa ai reati connessi all'impiego di mezzi e armi); considerata nel complesso degli elementi a carico

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Individua le tre categorie di esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione). La Corte osserva che la richiesta del PM richiedeva la sussistenza delle tre categorie e che il Tribunale ha motivato la sussistenza almeno dell'esigenza di reiterazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi infondati o temerari; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente

  • Giurisprudenza in materia (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti)

    Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017

    Principio secondo cui il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un mero diverso apprezzamento del materiale probatorio

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è limitato: è ammissibile solo se si denuncia la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non per richiedere un diverso apprezzamento delle prove
  • La sussistenza di precedenti misure cautelari o di precedenti provvedimenti in procedimenti distinti non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari; la pluralità e la gravità di condotte anche in procedimenti diversi possono aggravare la prognosi di rischio di reiterazione
  • Le critiche sulla presunta insufficienza degli indizi, se costituiscono in realtà una richiesta di riesame probatorio, non sono consentite in sede di cassazione per vizio motivazionale generico
  • Il giudice di merito può modulare la misura cautelare scegliendo una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione) purché ciò sia adeguatamente motivato in relazione alla necessità di interrompere i contatti con ambienti criminali
  • Chi propone ricorso cautelare temerario o evidentemente infondato rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza delle censure prima di impugnare

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